Sent. C. Cass. 23/03/1993, n. 3414 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 23/03/1993, n. 3414

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distacchi fra costruzioni - Applicazione delle norme dei regolamenti comunali - Obbligatorietà - Destinazione dello spazio intermedio - Irrilevanza 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Risarcimento danni - Prova del pregiudizio - Non occorre - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Condizioni
1. Le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel Codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e non trovano deroga con riguardo alle prescrizioni sulle dimensioni dei cortili le quali, siccome rivolte alla disciplina dei rapporti planovolumetrici di essi ad un unico od a più proprietari, non costituiscono norme integrative di quelle codicistiche in materia di distanze tra costruzioni (che si riferiscono alle costruzioni su fondi finitimi) e, conseguentemente, non possono escludere l'applicazione delle norme specificatamente dirette alla disciplina di tali distanze. 2. Il danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni è in re ipsa, sicché, una volta dimostrato il fatto obiettivo della violazione, non occorre un'autonoma e specifica prova del pregiudizio sofferto, che può essere valutato dal giudice equitativamente a norma dell'art. 1226 Cod. civ., ove risulti la difficoltà di una sua precisa determinazione in relazione alla peculiarità del fatto dannoso.

1. Conf. Cass. 9 febbraio 1989 n. 797[R=W9F89797]. 2. Conf. Cass. 25 maggio 1975 n. 1538[R=W25MA751538].
C.c. art. 1226

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