Sent. C. Cass. 27/11/1992, n. 12691 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 27/11/1992, n. 12691

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici - Art. 41 quinquies L. 1942 n. 1150 - Applicabilità all'intero territorio comunale - Natura privata o pubblica dell'area di sedime - Irrilevanza. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici - Art. 41 quinquies L. 1942 n. 1150 - Violazione - Stabili in condominio direttamente prospettanti le costruzioni abusive - Azione per il rispetto delle distanze - Legittimazione di ogni condomino.
1. In tema di distanze fra costruzioni, l'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 quale disciplina transitoria dell'attività edilizia nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, ha carattere integrativo dell'art. 873 C.c. ed è applicabile a qualsiasi edificazione destinata per la maggior parte ad uso di abitazione, da erigersi nell'intero territorio comunale, indipendentemente dalla natura privata o pubblica della relativa area di sedime. 2. Le disposizioni sulle distanze tra fabbricati, dettate dall'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo introdotto dall'art. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765, mirano a salvaguardare gli edifici considerati nella loro interezza; da ciò consegue che, in caso di stabili in condominio, tutti i condomini, e non soltanto quelli fra costoro che siano proprietari delle porzioni direttamente prospettanti verso le costruzioni abusive, sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle distanze.

1. Ved. Cass. 30 marzo 1988 n. 2657[R=W30M882657], 15 marzo 1980 n. 1739.[R=W15M801739] 2. Ved. Cass. 10 giugno 1991 n. 6581[R=W10G916581] (Sull'azione giudiziaria per il rispetto delle distanze legali), 5 marzo 1986 n. 1387[R=W5M861387].
1. e 2. C.c. art. 873 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquies R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 17 R

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