Sent. C. Cass. 24/05/1997, n. 4639 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 24/05/1997, n. 4639

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione - Nozione. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra costruzioni - Violazione - ordine di demolizione - Limitazione alle parti fronteggianti - Legittimità.
1. Costituisce costruzione, agli effetti della disciplina del Codice civile sulle distanze legali, ogni manufatto che, per struttura e destinazione, ha carattere di stabilità e permanenza. (Nella specie, il manufatto, con finestra, era coperto da tettoia formata da travi con soprastanti lamiere ed era destinato a fienile, magazzino e pollaio). 2. In considerazione del fatto che lo scopo della disciplina della distanza tra costruzioni, stabilita dall'art. 873 Cod. civ., è quello di evitare intercapedini dannose, la demolizione della costruzione che viola tale norma deve essere ordinata fino al punto in cui i fabbricati si fronteggiano.

1. Ved. Cass. 28 maggio 1984 n. 3264.[R=W28MA843264] 2. Ved. Cass. 25 giugno 1993 n. 7048 R

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