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Sent. C. Cass. 19/05/1997, n. 4438

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme dei regolamenti edilizi sul rispetto di determinate distanze - Obbligo di osservanza - Inapplicabilità della prevenzione. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Sanatoria ex art. 31 L. 1985 n. 47 - Operatività solo verso la P.A. e non nei rapporti fra privati.
1. In materia di distanze legali tra costruzioni, il criterio della prevenzione non è applicabile quando la disciplina urbanistica locale, essendo diretta ad assicurare comunque uno spazio libero tra le costruzioni per soddisfare esigenze pubblicistiche, prescriva che le costruzioni stesse debbano essere tenute ad una determinata distanza dal confine; in tal caso anche colui che costruisce per primo deve mantenere la costruzione alla prescritta distanza dal confine e può ovviamente pretendere il rispetto della medesima distanza da parte del vicino che costruisca successivamente. 2. La sanatoria edilizia di cui all'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 opera nei rapporti fra l'autore della costruzione e la Pubblica amministrazione, perseguendo soltanto l'effetto di conservare l'opera costruita abusivamente e di sottrarre l'autore della relativa violazione alle sanzioni a questa conseguenti, ma non comporta una modifica della disciplina urbanistica, né di conseguenza fa venir meno la contrarietà della costruzione alle norme che regolano i rapporti fra privati in materia di distanze nelle costruzioni contenute nel Codice civile o di questo integrative.

1. Ved. Cass. 11 aprile 1996 n. 3397 R 2. Ved. Cass. 24 giugno 1996 n. 5828 R

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