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Sent. C. Cass. 17/05/2000, n. 6414

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Danno implicito.
1. La violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici o nei regolamenti di igiene che, in quanto contengono discipline sulle distanze, svolgono anch'essi funzione integrativa dell'art. 872 Cod. civ. è fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei privati confinanti dovendosi ravvisare nei loro confronti un danno oggettivo o in re ipsa; tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso (aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria) ma anche nella indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale.

1a. Sulla violazione delle norme sulle distanze e relative conseguenze ved. Cass. 18 aprile 2000 n. 4980R (L'inosservanza delle distanze legali fra le costruzioni comporta il risarcimento del danno e la demolizione dell'illecita costruzione); 13 dicembre 1999 n. 13963R (In caso di inosservanza, da parte di un proprietario, della distanza minima dal confine prevista dal regolamento edilizio, il vicino ha diritto alla riduzione in pristino ex art. 872 Cod. civ. e al risarcimento del danno); 13 ottobre 1999 n. 11525R (In caso di violazione delle norme sulle distanze legali, nella domanda di rimessa in pristino non è implicita la domanda di risarcimento del danno); 24 luglio 1999 n. 8023R (Una volta accertata la violazione delle norme sulle distanze, è irrilevante qualsiasi ulteriore accertamento sulla esistenza o meno di intercapedini (dannose o pericolose) formatesi in conseguenza della violazione); S.U. 12 giugno 1999 n. 333R (Le controversie fra privati su opere edilizie non conformi alle norme vigenti ricadono nella giurisprudenza dell'A.G.O.).
(Cod. civ. art. 872)

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