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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 22/10/1971, n. 865
L. 22/10/1971, n. 865
L. 22/10/1971, n. 865
L. 22/10/1971, n. 865
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sentenza C. Cost. 10/06/2011, n. 181
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- L. 30/04/1999, n. 136
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 23/12/1996, n. 662
- Sentenza C. Cost. 27/07/1992, n. 365
- L. 17/02/1992, n. 179
- Sentenza C. Cost. 22/04/1991, n. 173
- Sentenza C. Cost. 22/10/1990, n. 470
- Sentenza C. Cost. 22/02/1990, n. 67
- Sentenza C. Cost. 30/01/1980, n. 5
- L. 05/08/1978, n. 457
- L. 08/08/1977, n. 513
- L. 28/01/1977, n. 10
- L. 27/05/1975, n. 166
- Sentenza C. Cost. 27/12/1974, n. 284
- D.L. 02/05/1974, n. 115 (L. 27/06/1974, n. 247)
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TITOLO I - PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 1.Per la realizzazione di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge, tutti i fondi stanzi |
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Art. 2.È istituito, presso il Ministero per i lavori pubblici, il Comitato per l’edilizia residenziale (CER). Esso è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un Sottosegretario all’uo |
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Art. 3.Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente art. 1 danno comunicazione al CER dell’ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti dall’art. 67 lettera a) della presente legge, con l’indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili. In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista dal precedente comma viene data entro il 30 settembre |
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Art. 4.Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo art. 8, le Regioni sono delegate all’attuazione dei programmi da esse approvati a n |
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Art. 5.A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti: a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla GESCAL in relazione agli alloggi ex INACASA e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo articolo 67; |
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Art. 6.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo. Il presidente e, ove previsti da vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali. Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da: 1) tre membri eletti dal consiglio provinci |
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Art. 7.Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall’art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell’amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai p |
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Art. 8.Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive assemblee, norme aventi valori di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, se |
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TITOLO III - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167 E 29 SETTEMBRE 1964, N. 847 |
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Art. 27.I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell’ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del Comune per la d |
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Art. 30.Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell’entrata i |
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Art. 31.La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all’art. |
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Art. 33.L’ultimo comma dell’art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 è sostituito dai s |
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Art. 34. |
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Art. 35.Le disposizioni dell’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 sono espropriate dai Comuni o dai loro consorzi. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell’undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile, del Comune o del consorzio. Su tali aree il Comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. L’istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente Ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente concedente ed il richiedente. |
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Art. 36.Le disposizioni contenute nell’articolo precedente non si applicano alle aree c |
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Art. 37. |
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Art. 38.Le disposizioni dell’art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo. |
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Art. 41.L’art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente: |
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Art. 42.L’art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente: "I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo sono ammortizzabil |
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Art. 44.All’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma: |
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Art. 45.È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi N2 per la concessione di mutui per l’acquisizione e l’urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere nec |
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Art. 46.All’onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito. I mutui con |
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Art. 47.In sede di prima applicazione i Comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, p |
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TITOLO IV - PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE |
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Art. 48.Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali, la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all’estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l’esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello cedu |
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Art. 49.Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei Comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammess |
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Art. 50.Nei Comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della |
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Art. 51.Nei Comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell’ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adotta |
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Art. 52.Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti |
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Art. 53.I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni ai sensi del precedente art. 3, concedono i contributi di cui all |
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Art. 54.Gli Istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati. |
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Art. 55.I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 sono destinati per: a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non |
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Art. 56.La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente art. 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all’uopo stipulate. La costruzione, effettuata sotto la vigilanza |
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Art. 57.La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente art. 55 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all&rsquo |
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Art. 58.Gli enti ed organismi incaricati dell’attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedo |
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Art. 59.Per l’assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, è formata da |
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Art. 60.Gli enti ed istituti, incaricati dell’attuazione dei programmi previsti dalla p |
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Art. 61.Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15% dei programmi finanziati ai sensi del succes |
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Art. 62.I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo art. 63. |
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Art. 63.Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica cos composta: - dal presidente dell’Istituto, che la presiede; |
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Art. 64.Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell’attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell’art. 57 della presente legge, dopo l’approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione. |
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Art. 65.Fino all’entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente art. 8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione co |
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Art. 66.Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pro |
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Art. 67.Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 48 si provvede: a) attraverso l’iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l’anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l’anno finanziario 1972, |
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Art. 68.I limiti d’impegno indicati nella lettera a) dell’art. 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni: a) in favore degli Istituti autonomi per le case |
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Art. 69.All’onere derivante dall’applicazione della disposizione contenuta nella |
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Art. 70.Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le provincie autonome di Trento e di Bo |
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Art. 71.Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere r |
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TITOLO V - EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AGEVOLAZIONI FISCALI |
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Art. 72.Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti da privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l’edilizia economica e popolare. Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari a all'1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà |
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Art. 73.L’esenzione dall’imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 a |
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Art. 74.Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III d |
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Art. 75.Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei Comuni o loro consorzi so |
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DISPOSIZIONE FINALE |
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Art. 76La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U. |
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