Articolo abrogato dal D.P.R. del 08/06/2001 n. 327. Abrogazione prorogata dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 dal D.L. del 23/11/2001 n. 411 (L. del 31/12/2001 n. 463); dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002 dalla L. del 01/08/2002 n. 166; dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 dal D.L. del 20/06/2002 n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185); dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 dal D. Lgs. del 27/12/2002 n. 302. L’articolo 22 così recitava: “Art. 22. Fondi per l’acquisizione delle aree nei piani di zona - Per l’acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i Comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari propri fondi di bilancio possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.”

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