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Sent. C. Cass. 07/01/1992, n. 37

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1. Edilizia ed urbanistica - Programma di fabbricazione - Contrasto con norme di piano regolatore - Prevalgono queste ultime.
1. Il programma di fabbricazione, che è contemplato dalla legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 quale strumento (da includersi nel regolamento edilizio) di carattere succedaneo e sostitutivo rispetto al piano regolatore generale, e che, alla stregua delle successive modifiche della legge cit., presenta un contenuto assimilabile a quello del piano regolatore generale, non può coesistere con quest'ultimo, nei Comuni che lo abbiano adottato, né comunque può diversamente disciplinare la materia che già costituisca oggetto delle prescrizioni dello stesso (di natura principale e prevalente), come quella delle distanze fra costruzioni, e, pertanto, va disapplicato nella parte in cui, in tale materia, formuli disposizioni difformi.

1. Il programma di fabbricazione è previsto dall'art. 34 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 per i Comuni sprovvisti di piano regolatore. Ved. Cass. 13 aprile 1987 n. 3654[R=W13A873654] (Caso di contrasto fra il piano di fabbricazione e precedenti vincoli applicativi). Per le Leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 6 agosto 1967 n. 765, 19 novembre 1968 n. 1187, 1° giugno 1971 n. 291, 30 novembre 1973 n. 756. Per la L. 12 dicembre 1971 n. 1333.
L. 17 agosto 1942 n. 1150; R L. 18 aprile 1962 n. 167R; L. 28 luglio 1967 n. 641R; L. 6 agosto 1967 n. 765R; L. 19 novembre 1968 n. 1187[R=L118768]; L. 1° giugno 1971 n. 291; L. 11 giugno 1971 n. 865R; L. 12 dicembre 1971 n. 1333; L. 30 novembre 1973 n. 756[R=L75673]

Dalla redazione