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Sent. C. Stato 05/12/1994, n. 978

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Dies a quo - Individuazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Presupposti - Piano regolatore approvato. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Natura ed oggetto.
1. Ai fini dell'impugnazione del piano per gli insediamenti produttivi non è idoneo per la decorrenza del termine la pubblicazione all'albo pretorio, ma è necessario l'adempimento delle formalità di cui agli artt. 6 e 8 L. 18 aprile 1962 n. 167. 2. L'eccezionale possibilità prevista dall'art. 33 L. 22 ottobre 1971 n. 865 per le zone riservate all'edilizia economica e popolare d'essere comprese in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione, oltre a presupporre la contestualità dell'inserimento del piano di zona nel piano regolatore, concerne esclusivamente i piani per l'edilizia economica e popolare, atteso che i primi due commi dell'art. 27 L. 865 del 1971 dispongono espressamente che i piani degli insediamenti produttivi sono formati sulla base e nell'ambito di piani regolatori o programmi di fabbricazione "approvati" e "vigenti". 3. Il piano degli insediamenti produttivi, per la sua natura di piano particolareggiato di esecuzione e per l'espressa previsione dell'art. 27, 2° c. L. 22 ottobre 1971 n. 865, non può che riguardare zone già destinate ad insediamenti produttivi dallo strumento urbanistico generale vigente.

1a. Ved. nota 1a. a C. Stato V 3 ottobre 1994 n. 1090.R
L. 18 aprile 1962 n. 167, artt. 6 e 8 R L. 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 27 e 33 R

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