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Sent.C. Stato 27/02/1993, n. 210

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1. Progetto di opera pubblica - Approvazione - Previe formalità ex artt. 10 e 11 L. 1971 n. 865 - Non occorrono
1. E' legittima l'approvazione del progetto di opera pubblica che per legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche se non è stata preceduta dalle formalità garantistiche di cui agli artt. 10 e 11 L. 22 ottobre 1971 n. 865, fermo restando che esse debbano essere comunque compiute nel corso del procedimento espropriativo.

1. Ved. C. Conti, Stato 10 febbraio 1983 n. 12 [R=WCO10F8312] e Tsa 21 gennaio 1993 n. 3 R; ved. anche C. Stato Ap. 18 giugno 1986 n. 6.[R=WCS18G866]
L. 22 ottobre 1971 n. 865 R

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