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Sent. C. Cass. civ. 25/09/2007, n. 19924

1859256 1859256
1. Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere - Valutazione del fondo - Edificabilità - Accertamento - Prescrizione di piano regolatore - Opere di viabilità - Vincolo preespropriativo - Ravvisabilità - Condizioni - Fattispecie. 2. Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere - Criteri ex art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 conv. in legge n. 359 del 1992 - Contrasto con l'art. 6 C.E.D.U. e con l'art. 111 Cost. - Questione riferita alle sole aree edificabili - Suoli agricoli - Esclusione.

1. L'indicazione delle opere di viabilità nel piano regolatore generale (art. 7, secondo comma, n. 1 legge 17 agosto 1942 n. 1150), pur comportando un vincolo di inedificabilità delle parti del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio nel sistema dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, basato sulla edificabilità o meno dei suoli, non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione

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SENTENZA


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1859256 1859307
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 15.9.1992, Dormendo Benelli Domenico Mario conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze il Comune di Prato, chiedendo che venisse determinata la giusta indennità di espropriazione relativa al fondo, posto nel territorio del Comune anzidetto ed esteso per una superficie di complessivi mq. 4980, già di proprietà di esso attore ed espropriato mediante decreto sindacale del 10.7.1992.

Si costituiva in giudizio il convenuto,

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1859256 1859308
MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzi tutto, sulla base di un criterio di priorità logicogiuridica, essere escluso che possano rivestire pregio alcuno le doglianze mosse dal ricorrente (peraltro tempestivamente, involgendo questioni rilevabili d'ufficio) nella memoria ex art. 378 c.p.c., là dove il ricorrente stesso ha dedotto il contrasto del sistema indennitario previsto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis (di conversione del D.L. n. 333 del medesimo anno) con i principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU, Grande Chambre, 29 marzo 2006, in causa Scordino contro Italia, ma, è appena il caso di dire, già CEDU 29 luglio 2004, sempre in causa Scordino contro Italia), nonché, alla luce delle due ordinanze di questa Corte (la n. 12810 del 29 maggio 2006 e la n. 22357 del 19 ottobre 2006, rispettivamente, alle quali, peraltro, conviene aggiungere l'ordinanza n. 11887 del 20 maggio 2006, emessa, in rapporto al comma settimo bis del richiamato art. 5 bis) che hanno sollevato la relativa questione di illegittimità costituzionale davanti al Giudice delle leggi, la violazione dei principi del giusto processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo avuto la citata norma interna un'applicazione "retroattiva", siccome estesa ai "procedimenti in corso". Le pronunce dei Giudici di Strasburgo sopra richiamate, infatti, come pure le ordinanze di questa Corte del pari richiamate, riguardano il criterio di determinazione dell'indennizzo "per le aree edificabili" (regolato dai primi tre commi del già citato art. 5 bis ed, in via transitoria, dai commi 6 e 7 di questo), nonché il criterio di "liquidazione del danno...in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità", di cui al comma 7 bis del medesimo art. 5 bis, ugualmente applicabile alle sole "aree edificabili", non anche l'indennizzo "per le aree agricole e per quelle che...non sono classificabili come edificabile (in relazione all'esito del primo motivo del ricorso, secondo quanto verrà illustrato più avanti nella sede appropriata), rispetto alle quali l'applicabilità delle norme contenute nel titolo secondo della L. n. 865 del 1971 (e successive modificazioni ed integrazioni), per un verso, è stata ritenuta conforme all'art. 42 Cost. (Corte Cost., sentenza n. 355 del 1985) senza risultare oggetto di condanne da parte della Corte europea, laddove, per altro verso, neppure si palesa "retroattiva", atteso che il comma 4 del menzionato art. 5 bis, appunto "per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabile, si è limitato soltanto a "richiamare", statuendone esattamente la persistente applicabilità, la disciplina che "già" vigeva in precedenza, ai sensi del titolo secondo della L. n. 865 del 1971 come sopra citata.

Con il primo motivo di impugnazione, dunque, lamenta il ricorrente violazione di legge per falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, convertito nella L. n. 359 del 1992, nonché travisamento dei fatti circa l'esistenza di un vincolo conformativo, deducendo:

a) che la Corte di merito ha ritenuto il terreno oggetto di esproprio privo di attitudine edificatoria legale, per la ragione che il PRG approvato in data 15.4.1985 prevedeva che le aree sottoposte ad ablazione fossero destinate, in parte, a viabilità stradale e ferroviaria e, per la parte residua, a corredo a verde della viabilità e di arredo urbano;

b) che detto Giudice, incorrendo in un palese travisamento della fattispecie, ha qualificato in termini conformativi il vincolo imposto dal PRG, il quale prevedeva la destinazione a strada del fondo ablato, mentre, in realtà, siamo in presenza di un vincolo preordinato all'espropriazione e, quindi, irrilevante ai fini dell'accertamento del valore del bene oggetto appunto di ablazione;

c) che la Corte Territoriale, nel valutare l'edificabilità legale del suolo espropriato ha, cioè, tenuto conto del vincolo specifico, stabilite dal PRG del 15.4.1985, di destinazione alla realizzazione della strada pubblica, dal quale, invece, occorreva prescindere configurandosi esso come preordinato all'espropriazione e non certo come vincolo consistente "in ima limitazione di ordine generale che cade su una pluralità indistinta di beni", secondo quanto erroneamente affermato dalla medesima Corte;

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1859256 1859309
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del contro

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