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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ.Min. LL.PP. 13/01/1995, n. 57
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[Premessa]Il capo II del titolo V del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, nel regolamentare le procedure per il collaudo dei fabbricati sociali realizzati dalle cooperative edilizie fruenti di contributo statale, dispone, tra l'altro: a) che l'incarico di collaudo é affiato, qualunque sia l'importo delle opere, ad un solo collaudatore da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici (art. 81), d'intesa con gli istituti di credito mutuanti; b) che il collaudatore, oltre ad adempiere alle incombenze fissate dal regolamento 25 maggio 1895, n. 350, procede alla valutazione del costo di ogni singolo alloggio e tutte le spese di collaudo vanno comprese nel costo delle costruzioni (art. 82); c) che il collaudo é compiuto entro sei mesi dalla nomina del collaudatore, salvo che, per giustificati motivi e su istanza del collaudatore stesso, il Ministero dei lavori pubblici accordi proroga dei termini. Il collaudatore inadempiente può essere esonerato dall'incarico conservando solo il diritto al rimborso delle spese incontrate per le operazioni eseguite (art. 83); d) che la relazione definitiva di collaudo con il riparto, tra i soci, della spesa occorsa per la costruzione dei fabbricati, é trasmessa dal collaudatore, per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, alla cooperativa, la quale é tenuta a restituire gli atti al Ministero non oltre un mese dalla data di trasmissione, con le sue eventuali osservazioni, eccezioni o rilievi. Entro il suddetto periodo la cooperativa deve tenere a disposizione dei soci tutti gli atti di collaudo ed il riparto, per almeno quindici giorni, dopo averne preavvisato i soci stessi mediante lettera raccomandata. Entro il cennato termine di quindici giorni, e comunque non oltre il mese di cui sopra, é ammesso ricorso al Ministero il quale decide in via definitiva, sentita la commissione di vigilanza e, ove lo ritenga del caso, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 84); e) che il collaudo ed il riparto della spesa sono approvati dal Ministro dei lavori pubblici (art. 85). Le competenze attribuite a questo Minis |
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Allegato Documentazione da produrre per ottenere il nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo edilizio individuale (art. 139 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165) |
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Documenti di carattere generale1. Copia notarile dell'atto costitutivo, dello statuto sociale e di tutte le variazioni statutarie eventualmente deliberate. |
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Documenti relativi ai singoli soci1. Certificato storico di residenza da cui risulta che il socio era residente nel comune in cui sorge il fabbricato sociale alla data di iscrizione a socio o alla data di prenotazione. 2. Documentazione attestante il possesso, dei requisiti eventualmente prescritti dallo statuto sociale. 3. Certificato di stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal socio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, circa la composizione del nucleo familiare del socio stesso con riferimento alla data di consegna dell'alloggio. 4. Certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal socio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante che il socio stesso, alla data di consegna dell'alloggio non era proprietario, nel comune in cui il fabbricato sociale, di altra abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia. (Si ritiene adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre e un massimo di cinque vani - Art. 31 testo unico 28 aprile 1938, n. 1165). 5. Certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette o |
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