Sent. C. Stato 04/10/2000, n. 5310 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 04/10/2000, n. 5310

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Procedimento ex art. 27 L. 1971 n. 865. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano insediamenti produttivi - Determinazione dei terreni interessati - Motivazione - Necessità. 3. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Convenzione - Obblighi del privato - Inadempimento - Possibile risoluzione della convenzione. 4. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Istanze di lottizzazione - Loro esame - Competenza del Consiglio comunale.
1. Le disposizioni dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971 n. 865 va intesa nel senso che i piani di insediamenti produttivi devono essere realizzati con procedimento conforme a quello stabilito (specie per approvazione e pubblicità) per i piani di zona. 2. Il provvedimento con cui vengono stabiliti i terreni interessati dal piano di insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, deve essere motivato con esigenze di pubblico interesse che non possono essere altrimenti soddisfatte e che prevalgono sull'interesse dei privati alla conservazione della proprietà. 3. Nel caso in cui il privato non osservi gli obblighi imposti dalla convenzione di lottizzazione di una determinata zona, il Comune può provvedere alla esecuzione coattiva di quegli obblighi e può anche procedere alla risoluzione della convenzione riacquistando così tutti i poteri per la pianificazione della medesima zona. 4. L'esame delle istanze di lottizzazione è comunque riservato al Consiglio comunale.

1a. e 2a. Ved. Cass. S.U. 14 luglio 2000 n. 494R.
(L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 27)R (L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 27)

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