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Sent. C. Cass. 20/02/1992, n. 2092

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Nella costruzione di un impianto di depurazione - Inosservanza della P.A. - Lesione del diritto alla salute del proprietario del fondo vicino - Suo diritto al risarcimento danni ed alla richiesta di condanna alla rimozione dell'opera.
1. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione, nell'installazione di un impianto di depurazione con inosservanza delle distanze minime prescritte, leda il diritto di salute del proprietario del fondo vicino, a quest'ultimo deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario non soltanto con azione risarcitoria, ma anche con richiesta di condanna alla rimozione dell'opera, atteso che quel fatto lesivo, rispetto a un diritto non suscettibile di affievolimento, non è ricollegabile ad atti o provvedimenti amministrativi e si configura come attività materiale illecita.

1. Per la sopravvenuta inefficacia del decreto di espropriazione, ved. Cass. S. U. 1° marzo 1989 n. 1136[R=W1M891136], S.U. 20 gennaio 1987 n. 470[R=W20GE87470], S.U. 24 marzo 1976 n. 1027[R=W24M761027]. Sul «non potere» della P.A. di pregiudicare il «diritto di salute» neanche per motivi di interesse pubblico rilevante ved. Cass. S.U. 23 giugno 1989 n. 2999[R=W23G892999], C. Cost. 18 dicembre 1987 n. 559[R=WCC18D87559] e 27 luglio 1979 n. 88[R=W27L7988], Cass. S. U. 6 ottobre 1975 n. 3164[R=W6O753164] (ved. anche Cass. S.U. 12 giugno 1990 n. 5714[R=W12G905714] che afferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda con cui il privato chiede la chiusura di una discarica di rifiuti installata dal Comune vicino alla sua casa ed il risarcimento del danno).
Cost. artt. 2 e 32, 1° c.; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, art. 4R; L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 20R

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