N23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. del 08/06/2001 n. 327. Abrogazione prorogata dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 dal D.L. del 23/11/2001 n. 411 (L. del 31/12/2001 n. 463); dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002 dalla L. del 01/08/2002 n. 166; dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003 dal D.L. del 20/06/2002 n. 122 (L. del 01/08/2002 n. 185); dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2003 dal D. Lgs. del 27/12/2002 n. 302. L’articolo 13 così recitava: “Art. 13. Decreto di espropriazione - Il prefetto - su richiesta dell’espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell’art. 12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l’espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all’art. 10.

Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia e trascritto presso il competente Ufficio dei registri immobiliari in termini di urgenza.

Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.

In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l’esecuzione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea e d’urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell’art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente nell’individuazione degli immobili ovvero nell’individuazione delle persone dei proprietari.”

Dalla redazione