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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 24/07/1977, n. 616
D. P.R. 24/07/1977, n. 616
D. P.R. 24/07/1977, n. 616
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
- D. Leg.vo 26/03/2008, n. 63
- D.P.R. 08/06/2001, n. 327
- D. Leg.vo 29/10/1999, n.. 490
- D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112
- L. 15/03/1997, n. 59
- D.P.R. 18/04/1994, n. 383
- L. 28/01/1994, n. 84
- L. 08/08/1985, n. 431
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis |
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Art. 4 - Competenze dello StatoLo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate |
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Art. 5 - Art. 11 - Omissis |
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Titolo II - Omissis |
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Titolo III - SERVIZI SOCIALI |
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Capo I - OGGETTO |
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Art. 17. - Materie del trasferimentoSono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle mat |
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Capo II - POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE |
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Art. 18. - Polizia locale urbana e ruraleLe funzioni amministrative relative alla materia “polizia locale urbana e rurale” concernono le |
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Art. 19. - Polizia amministrativaSono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773, e successive modificazioni: |
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Art. 20. - Controlli di pubblica sicurezzaResta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qual |
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Art. 21. - Regolamenti comunaliIl presidente della giunta regionale trasmette al commissario del governo copia dei regolamenti comunali in |
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Capo III - Capo VI - Omissis |
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Capo VII - BENI CULTURALI |
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Art. 47. - Musei e biblioteche di enti localiLe funzioni amministrative relative alla materia “musei e biblioteche di enti locali” concernono tutti i servizi e le attività riguardanti l'esistenza, la conservazione, il funzionam |
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Art. 48. - Beni culturaliLe funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patr |
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Art. 49 - Omissis |
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Titolo IV - SVILUPPO ECONOMICO |
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Capo I - OGGETTO |
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Art. 50. - Materie di trasferimentoSono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle mat |
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Capo II - Omissis |
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Capo III - TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA |
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Art. 56. - Turismo ed industria alberghieraLe funzioni amministrative relative alla materia “turismo ed industria alberghiera” concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti |
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Art. 57 - Art. 60 - Omissis |
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Capo IV - Omissis |
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Capo V - CAVE E TORBIERE |
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Art. 62. - Cave e torbiereLe funzioni amministrative relative alla materia “cave e torbiere” concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29.7.1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14.1.1972, n. 2, comprendono: - |
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Capo VI - Omissis |
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Capo VII - CONSORZI INDUSTRIALI |
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Art. 65. - Consorzi industrialiFerme restando le funzioni amministrative trasferite alle regioni relativa mente ai piani regolatori, spetta |
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Capo VIII - AGRICOLTURA E FORESTE |
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Art. 66. - Agricoltura e foresteLe funzioni amministrative nella materia “agricoltura e foreste” concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attivit&agra |
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Art. 67. - Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli1. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la cos |
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Art. 69. - Terreni montani, foreste, conservazione del suolo1. Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22.5.1973, n. 269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento. Le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art. 14 della predetta legge secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio dei Ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16. Restano ferme le disposizioni di cui al capo V e agli artt. 27 e 28 della legge anzidetta. 2. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o |
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Art. 70 - Art. 72 - Omissis |
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Art. 73. - Consorzi di bonifica1. Fermo restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23.6.1962, n. 917, sono trasferite alle regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernen |
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Art. 74 - Art. 78 - Omissis |
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Titolo V - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO |
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Capo I - OGGETTO |
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Art. 79. - Materia di trasferimento1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. |
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Capo II - URBANISTICA |
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Art. 80. - Urbanistica1. Le funzioni amministrative relative alla materia “urbanistica” concernono la disciplina dell' |
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Art. 81. - Competenze dello Stato |
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Art. 82. - Beni ambientali1. N6 |
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Art. 83. - Interventi per la protezione della natura1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali. |
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Capo III - Omissis |
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Capo IV - VIABILITA', ACQUEDOTTI E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE |
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Art. 87. - Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale1. Le funzioni amministrative relative alla materia “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di |
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Art. 88. - Competenze dello Stato1. Sono di competenza statale le funzioni amministrative concernenti: “1) le opere marittime relative ai porti di prima categoria e seconda categoria, prima classe, i fari e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle coste N3”; 2) le opere idrauliche di prima categori |
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Art. 89. - Opere idrauliche1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere i |
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Art. 90. - Acque1. Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le esercitano nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica. |
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Art. 91. - Competenze dello Stato1. Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti: 1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la for |
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Art. 92. - Funzioni delegate1. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali e |
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Art. 93. - Edilizia residenziale pubblica1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia soci |
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Art. 94. - Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblica1. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28.4.1938, n. 1165, e successive modificazioni. |
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Art. 95. - Attribuzioni ai comuniLe funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attr |
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Art. 96 - Attribuzioni delle provinceSono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, fermi restando i poteri del |
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Capo V - Capo VII - Omissis |
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Capo VIII - TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI |
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Art. 101. - Funzioni amministrative trasferite1. Sono trasferite alle regioni salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico sanitari delle industrie insalubri. 2. Il trasferimento |
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Art. 102. - Competenze dello Stato1. Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10.5.1976, n. 319, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; |
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Art. 103. - Funzioni delegate1. È delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da organi centrali de |
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Art. 104. - Attribuzione agli enti locali1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferi |
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Art. 105. - Utilizzazione di uffici ed organi tecnici1. Finché le regioni e gli enti locali non abbiano istituito propri organi od uffici tecnici specific |
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Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 106. - Espropriazione per pubblica utilità |
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Art. 107. - Organi tecnici dello Stato1. Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie e delegate, degli uffici ed organi tecnici anche consultivi dello Stato. |
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Art. 108. - Consiglio superiore dei lavori pubblici1. Le regioni possono avvalersi, a norma del primo comma del precedente articolo, del Consiglio superiore de |
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Art. 109. - Agevolazioni di credito1. Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonch& |
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Art. 100 - Art. 137 - Omissis |
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Tabelle - Omissis |
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