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Sent. C. Stato 07/08/2002, n. 4129

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Valutazione della legittimità.
1. Il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni di cui all'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (nel testo modificato dalla L. 8 agosto 1985 n. 431) si riferisce solo all'adozione del provvedimento del Ministero competente che annulla il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta; resta esclusa da detto termine la successiva fase di comunicazione o notificazione, che può perciò effettuarsi anche dopo la sua scadenza. 2. Ai fini della valutazione della legittimità dell'atto ministeriale con cui viene annullato il nulla osta alla costruzione di opere edilizie in area paesaggistica conta la verifica della effettiva sussistenza dei vizi del nulla osta, essendo irrilevante, perché normale, che quest'atto si fermi anche sulle esigenze di salvaguardia dell'area da proteggere.

Ved. Cass. pen. III 14 febbraio 2002 n. 6011 [R=WP14F026011]
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c.9 R; L. 8 agosto 1985 n. 431) R

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