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Sent. C. Stato 17/01/2002, n. 240

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Sospensione lavori - Opere in c.a. - Dopo D.P.R. 1977 n. 616 - Competenza trasferita dal Prefetto alla Regione.
1. Per la sospensione dei lavori edili - che in seguito all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 11 della L. 5 novembre 1971 n. 1086 (Sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica) deve essere disposta ai sensi dell'art. 12 della stessa legge - la competenza già del Prefetto è stata trasferita alla Regione dopo l'entrata in vigore dell'art. 80 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.


(L. 5 novembre 1971 n. 1086, artt. 11 e 12R; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 80)R

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