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Sent. C. Stato 20/10/2000, n. 5651

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Costruzioni in corso - Sospensione lavori ex art. 8 L. 39/1497 - Ammissibilità.
1. Ai sensi dell'art. 8 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 (ed ora dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82, comma 4, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 il Ministero per i beni culturali ed ambientali - che ha il potere di salvaguardare le bellezze naturali anche nel corso dell'esecuzione dei lavori intervenendo per evitare che questi alterino irreversibilmente lo stato dei luoghi - può ordinare la sospensione di lavori edilizi, già autorizzati con concessione edilizia, anche nel periodo successivo alla emanazione del decreto di imposizione del vincolo e fin quando esso divenga esecutivo con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; può ordinare la stessa sospensione quando le costruzioni in corso (in assenza di adeguate prescrizioni da parte della Commissione edilizia integrata) siano in contrasto con le esigenze di tutela di un complesso monumentale.

1a. Ved. C. Stato VI 18 ottobre 2000 n. 5601R, V 17 ottobre 2000 n. 5557R, VI 9 ottobre 2000 n. 5386R, VI 9 ottobre 2000 n. 5395R, VI 25 settembre 2000 n. 5021R, VI 25 settembre 2000 n. 5020R, VI 19 settembre 2000 n. 4875R, VI 8 agosto 2000 n. 4345R, VI 6 luglio 2000 n. 3793R, VI 6 luglio 2000 n. 3778R, Cass. pen. III 29 maggio 2000 n. 6180[R=WP29MA006180], 29 maggio 2000 n. 1551[R=WP29MA001551], 17 marzo 2000 n. 3509[R=WCS17M003509] e 7 marzo 2000 n. 2732[R=WP7M002732].
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 8R; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, 4° commaR; D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, art. 153, 1° comma)R

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