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Sent. C. Stato 06/07/2000, n. 3793

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Annullamento ministeriale - Termine - Attiene all'adozione e non alla comunicazione del provvedimento. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta regionale - Adeguata motivazione - Necessità.
1. Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale, ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 431, il Ministero può annullare il nullaosta regionale a costruzioni edilizie rilasciato nelle zone soggette a vincolo paesistico di cui all'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497, attiene solo all'adozione del relativo provvedimento restando esclusa, ai fini della decorrenza del termine, la successiva fase della notificazione o comunicazione del provvedimento medesimo. 2. Il nullaosta regionale per la esecuzione di costruzioni edilizie in zone sottoposte a vincolo paesaggistico deve essere sempre adeguatamente motivato.

1a. Ved. C. Stato VI 6 luglio 2000 n. 3778R, Cass. pen. III 29 maggio 2000 n. 6180[R=WP29MA006180], 29 maggio 2000 n. 1551[R=WP29MA001551], 17 marzo 2000 n. 3509[R=WP17M003509] e 7 marzo 2000 n. 2732[R=WP7M002732].
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7R; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 9R; L. 8 agosto 1985 n. 431)R

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