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Sent. C. Stato 29/11/2002, n. 6560

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Competenze del ministro - Controllo di legittimità.
1. Il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - decorrenti dalla ricezione della documentazione completa da parte della Soprintendenza - si riferisce solo all'emanazione del provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali che annulla il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Regione (come previsto dall'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497) per la realizzazione di una costruzione edilizia in zona protetta; ma resta esclusa da detto termine la successiva fase di comunicazione o notificazione. 2. La competenza del Ministero per l'annullamento del nulla osta paesaggistico alla edificazione in zona vincolata rilasciato dalla Regione (o dal Comune delegato) non comporta un riesame di tutte le valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità anche riferito alle eventuali configurazioni di eccesso di potere.

Ved. Cass. pen. III 14 febbraio 2002 n. 6011 [R=WP14F026011]
(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7 R; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c.9) R

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