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Sent. C. Stato 10/04/2002, n. 1963

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Attiene all'esercizio del potere di annullamento e non alla comunicazione del provvedimento.
1. Per l'annullamento del nulla osta paesaggistico previsto dall'art. 7 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 è assegnato, al Ministro per i beni culturali ed ambientali, il termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 82, comma 9 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 come modificato dall'art. 1 della L. 8 agosto 1985 n. 431; questo termine attiene non alla comunicazione del provvedimento ma all'esercizio del potere di annullamento del nullaosta.


(L. 29 giugno 1939 n. 1497, art. 7R; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 9R; L. 8 agosto 1985 n. 431, art. 1)R

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