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Sent. C. Stato 05/03/1997, n. 357

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1. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Costruzioni edilizie - Nulla osta - Termine per l'annullamento ministeriale. 2. Edilizia ed urbanistica - Bellezze naturali - Piano paesistico regionale - Approvazione ex art. 1 bis L. 1985 n. 431 - Termine non perentorio.
1. Il termine di sessanta giorni entro il quale ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 il Ministero dei beni culturali può annullare il nulla-osta regionale all'edificazione in zone soggette a vincolo ambientale, rilasciato ai sensi dell'art. 7 L. 29 giugno 1939 n. 1497, attiene all'adozione del provvedimento e non alla sua comunicazione all'interessato. 2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 1 bis L. 8 agosto 1985 n. 431 per l'approvazione dei piani paesistici da parte delle Regioni non ha carattere perentorio, ma solo ordinatorio; pertanto, la scadenza del predetto termine non implica l'estinzione del potere di approvazione, ma obbedisce alla funzione di stabilire il momento dopo il quale diviene legittimo il ricorso a misure sostitutive, con la conseguenza che le misure di salvaguardia di cui all'art. 1 ter e quinquies permangono fino a quando non siano stati approvati i piani paesistici, o fino a quando non siano stati esercitati i relativi poteri sostitutivi, senza che ciò configuri violazione dell'art. 42 terzo comma Cost., in considerazione della temporaneità del divieto e della insussistenza di un'espropriazione imposta senza indennizzo.


L. 29 giugno 1939 n.1497,art.7R;D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, art.82 R Cost. art. 42, 3° c.; L. 8 agosto 1985 n. 431, artt. 1 bis, 1 ter e 1 quinquiesR 1. Ved. C. Stato VI 27 settembre 1996 n. 1266, 25 settembre 1995 n. 963, 25 luglio 1994 n. 1267. 2. Ved. C. Stato VI 13 ottobre 1993 n. 713.

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