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Sent. C. Stato 13/05/2002, n. 2549

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta regionale - Annullamento ministeriale - Termine - Attiene alla adozione e non alla comunicazione del provvedimento.
1. Il termine perentorio di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel testo modificato dal D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, il Ministero dei beni culturali ed ambientali può annullare il nullaosta regionale rilasciato per le costruzioni edilizie in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939 n. 1497, attiene al solo esercizio del potere di tale annullamento da parte dell'amministrazione statale e non alla fase della comunicazione o notifica del provvedimento di annullamento.


(L. 29 giugno 1939 n. 1497R; D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, comma 9R; L. 8 agosto 1985 n. 431)[R=L8AG85431]

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