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Sent. C. Stato 07/05/2010, n. 2660

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nulla osta - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Interruzione - Possibilità - Limiti
1. Il termine di sessanta giorni entro il quale la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali può annullare il nulla-osta paesistico ai sensi dell’art. 82, c. 9, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 decorre dal momento in cui gli perviene la documentazione completa che gli consente di esercitare la propria funzione e può essere interrotto solo da richieste istruttorie relative a documenti diversi e ulteriori rispetto a quelli acquisiti nel procedimento conclusosi con l’autorizzazione.

1. Ved. C. Stato VI 26 novembre 2007 n. 6032.[R=WCS26N076032] 1a. (ATED-VIN/PAES.1) - Sul vincolo paesaggistico all’attività edilizia ved. Cass. pen. III 22 aprile 2010 n. 15370 R (Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico qualsiasi modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio deve essere preventivamente autorizzata. Sono esenti dall’autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di risanamento conservativo, purchè non modifichino l’aspetto esteriore dell’edificio o non alterino lo stato dei luoghi).
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c. 9)R

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