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Sent. C. Stato 10/09/2008, n. 4311

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Vincolo paesaggistico - Nullaosta – Annullamento ministeriale - Termine di 60 giorni - Sospensione - Annullabilità – Limiti
1. Ai sensi dell’art. 82, c. 9, D.P.R. 77/616, il termine perentorio di sessanta giorni per il potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell’art. 7, L. 39/1497 decorre dal momento in cui la documentazione perviene completa all’organo competente a decidere. Il suddetto termine può essere sospeso a seguito di richieste di integrazioni istruttorie provenienti dall’amministrazione, purché non si tratti di ingiustificati aggravamenti del procedimento dati da richieste di documentazione pretestuose, dilatorie o tardive.

1. Conf. C. Stato VI 6 luglio 2006 n. 4273;[R=WCS6L064273] 14 ottobre 2004 n. 6661.[R=WCS14O046661] Il comma 9 dell’art. 82 D.P.R. 77/616 è stato abrogato dall’art. 166, D.Lgs. 29 ottobre n. 490. 1a (ATED-VIN.1) - Ved. C.Stato VI 29 maggio 2008 n. 2538 R
(D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, c. 9) R

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