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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 04/07/2006, n. 223
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67)
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- L. 30/12/2023, n. 213
- L. 21/04/2023, n. 49
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- L. 27/12/2017, n. 205
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- Sent. Corte Cost. 13/11/2014, n. 254
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 07/08/2013, n. 98)
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214)
- L. 13/12/2010, n. 220
- L. 04/11/2010, n. 183
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- D.L. 25/06/2008, n. 112 (L. 06/08/2008, n. 133)
- L. 02/08/2008, n. 129
- D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81
- L. 24/12/2007, n. 247
- L. 03/08/2007, n. 123
- L. 24/12/2007, n. 244
- L. 27/12/2006, n. 296
- L. 24/11/2006, n. 286
- L. 04/08/2006, n. 248 (legge di conversione) in corsivo e entrate in vigore dal 12/08/2006. Le altre disposizioni sono in vigore dal 4.7.2006
- D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163
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Titolo I - MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITÀ, PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI |
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Art. 1. - Omissis
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Art. 2. - Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali: |
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Art. 3. - Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: |
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Art. 4. - Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo |
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Art. 5. - Art. 6. Omissis
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Art. 8. - Art. 10 Omissis
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Art. 11. - Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni1. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi. 2. Sono soppresse le commissioni is |
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Art. 12. - Art. 14-bis. Omissis
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Art. 15. - Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato1. All'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del |
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TITOLO II - MISURE PER LA RIPRESA DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA |
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Capo I - Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali |
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Art. 16. - Omissis
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Art. 17. - ANAS e Ferrovie S.p.A.1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocità / alta capacità», per l'anno 2006, è concesso un contributo in conto impianti nel limit |
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Art. 17-bis. - Art. 18. Omissis
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Art. 18-bis. - Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007. |
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Capo II - Interventi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità |
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Art. 19. - Omissis
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Capo III - Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica |
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Art. 20. - Art. 23. Omissis
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Art. 24. - Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri |
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Art. 25. - Art. 26. Omissis
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Art. 27. - Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza1. Ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 23 |
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Art. 28. - Art. 31. Omissis
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Art. 32. - Contratti di collaborazione1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le |
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Art. 33. - Art. 34-bis. Omissis
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Art. 34-ter. - Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili1. All'arti |
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Art. 34-quater. Omissis
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Art. 34-quinquies. - Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 1121. All'arti |
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Titolo III - MISURE IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE, DI POTENZIAMENTO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E IN MATERIA DI GIOCHI |
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Art. 35. - Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale1. (Omissis). 2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.». 3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato. 5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.». 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. 6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto». 6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro; 7. (Omissis). 8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10, primo comma: 1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti: «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ulti |
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Art. 36. - Recupero di base imponibile1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, è soppressa la voce di cui al numero 123-bis. 2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (Omissis). 6- |
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Art. 36-bis. - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro1. N8 2. N9 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione ammin |
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Art. 37. - Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario(Omissis). 11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. N28 (Omissis). 13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: «30 giugno», ovunque ricorrano, e «20 dicembre» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «16 giugno» e «16 dicembre». 14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007. (Omissis). 28. Nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso."; b) al comma 3, dopo le parole: "con avviso di ricevimento" sono inserite le seguenti: ", sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto,". (Omissis). 38. All'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «o donazione» sono soppresse; b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante». |
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Art. 38. - Omissis
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 39. - Modifica della disciplina di esenzione dall'ICI |
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Art. 39-bis. - Art. 40 Omissis
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Art. 40-bis. - Norma transitoria1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere |
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Art. 41. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzett |
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Allegati - Omissis
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