Il Ministero del Lavoro ha chiarito alcuni aspetti concernenti l'applicazione delle norme sulla solidarietà negli appalti pubblici, anche relativi al rilascio del Durc nei casi in cui si applichi detta solidarietà.
L'Interpello risponde a due distinti quesiti:
- in primo luogo è stato chiesto il parere del Ministero relativamente all'estensione dell'obbligazione solidale tra committente e appaltatore nonché tra appaltatore e subappaltatore, oltre che agli oneri retributivi, contributivi e fiscali, anche alle somme aggiuntive quali interessi, sanzioni civili e/o oneri accessori ed eventuali sanzioni amministrative connesse all'inadempimento contributivo e fiscale;
- in secondo luogo è stato chiesto al Ministero di chiarire se la posizione debitoria eventualmente accertata a carico dei soggetti di cui sopra, in qualità di responsabili in solido, possa costituire causa ostativa al rilascio del Durc nei confronti dei medesimi
In merito al primo quesito il Ministero ha ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del D. Leg.vo 276/2003 ed all'art. 35, comma 28, della L. 248/2006, di considerare la solidarietà estesa anche alle somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali o fiscali ed a titolo di sanzioni civili, sulla base della stretta analogia di dette somme con quelle derivanti da debiti previdenziali o fiscali.
Sulla base del medesimo principio sono di conseguenza escluse dalla solidarietà le somme dovute ad altro titolo o relative ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non strettamente connesse alla tutela del lavoratore.
Quanto al rilascio del Durc in favore del debitore solidalmente responsabile, il Ministero ha chiarito che la posizione debitoria nei confronti degli Istituti a carico di un soggetto non impedisce il rilascio del Durc a chi, con lo stesso soggetto, sia solidalmente responsabile.
In altri termini non può essere negato il Durc ad un'impresa, a fronte di debiti contributivi o assicurativi di altra impresa, seppure quest'ultima facente parte della filiera del medesimo appalto, con la quale la prima risulta essere responsabile in solido.