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Risoluz. Ag. Entrate 04/06/2007, n. 124/E

Articolo 35, commi 20 e 35-quater, del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Spese di ristrutturazione su immobili.
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[Premessa]



Con l’istanza in oggetto, codesto CAAF, Ce

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Il nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per abitazione

Il quesito riguarda l’applicazione del richiamato comma 35-quater il quale fissa il limite massimo di spesa, su cui calcolare la detrazione, in 48.000 euro per abitazione.

La stessa disposizione prevede che la nuova disciplina ha efficacia dal 1° ottobre 2006.

Il Caf chiede chiarimenti in relazione al calcolo del limite di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti, con particolare riferimento all’ipotesi in cui le spese siano state sostenute da uno o da entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 e in parte nel periodo successivo.

Al riguardo occorre innanzitutto chiarire se le spese sostenute ante 30 settembre 2006 per un ammontare pari o superiore a 48.000 euro da uno dei contitolari, precludono in ogni caso le detrazioni all’altro soggetto, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo non abbia sostenuto alcuna spesa prima della suddetta data.

Considerata la ratio della norma in discorso, diretta a restringere il campo di applicazione del beneficio, si esprime l’avviso che, se nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 alcuni dei soggetti contitolari hanno raggiunto o superato il limite di 48.000 euro di spesa, tali soggetti non avranno diritto ad usufruire di ulteriori detrazioni, con riferimento alle spese sostenute per la medesima unità immobiliare nel periodo successivo a tale data.

Per i soggetti che, invece, alla data del 30 settembre 2006, non abbiano raggiunto detto limite di spesa e, nel periodo successivo, proseguano i lavori di ristrutturazione per la medesima unità immobiliare, permane il diritto a fruire in una certa misura della detrazione in discorso.

In particolare, per le spese sostenute dopo il 1° ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari 48.000 euro da suddividersi tra i contitolari dell’immobile che non hanno individualmente raggiunto il suddetto limite nel periodo precedente.

Al fine di permettere ai Caf di verificare l’ammontare delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari dell’immobile prima e dopo il 30 settembre 2006 è necessario che l’interessato produca una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, diretta ad attestare l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due periodi.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi numerici utili alla comprensione dei princi

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La certificazione dell’amministratore del condominio

Il secondo quesito concerne la certificazione che l’amministratore del condominio deve rilasciare al condomino nel caso in cui i lavori di ristrutturazione riguardino le parti comuni dell’edificio e si ricollega alla circostanza che il documento finora rilasciato non sembra più idoneo, atteso che il limite massimo di spesa è stato collegato all’abitazione, che ogni condomino può disporre di più abitazioni nello stesso condominio, e inoltre, che la detrazione spettante, per l’anno 2006, può essere del 41 per cento o del 36 per cent

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Il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione

In ordine alle pertinenze, viene chiesto se, ai fini del calcolo del limite di spesa complessivo, il concetto di abitazione si p

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Indicazione della mano d’opera nella fattura

Per quanto riguarda l’individuazione delle spese in relazione alle quali vige l’obbligo dell’indicazione in fattura del costo della manodopera, si fa presente quanto segue.

Le agevolazioni fiscali IRPEF per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) sono state prorogate per tutto l’anno 2006 e sono state ulteriormente prorogate a tutto il 2007, ai sensi dell’articolo

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