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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 18/02/2000, n. 56
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- L. 27/12/2002, n. 289
- D.P.C.M. 17/05/2001
- D.L. 19/02/2001, n. 17 (L. 28/03/2001, n. 129)
- L. 23/12/2000, n. 388
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Premessa |
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Art. 1. - Soppressione trasferimenti erariali1. A decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle seguenti disposizioni: a) articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 7 gennaio 1999, n. 2, relativo alla compensazione della perdita di entrata realizzata in conseguenza della soppressione dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione; b) articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera; |
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Art. 4. - Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine1. A decorrere dall'anno 2001, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordin |
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Art. 5. - Rideterminazione delle aliquote1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza perma |
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Art. 6. - Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del President |
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Art. 7. - Fondo perequativo nazionale e criteri per le assegnazioni alle regioni1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il "Fondo perequativo nazionale" al fine di consentire che una parte del gettito della compartecipazione all'IVA venga destinata alla realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. Le quote di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b) e c), e l'entità del Fondo perequativo nazionale sono determinate annualmente con le procedure di cui all'allegato A). |
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Art. 8. - Vincolo di destinazione delle spese sanitarie1. Al fine di assicurare in ogni regione i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per gli anni dal 2001 al 2003, ciascuna regione è vincolata a destinare, per l'erogazione delle tipologie di assis |
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Art. 9. - Procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria1. Al fine di consentire la tempestiva attivazione di procedure di monitoraggio dell'assistenza sanitaria effettivamente erogata in ogni regione, nonché di permettere la verifica del rispetto delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce con uno o più decreti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in |
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Art. 10. - Partecipazione delle regioni a statuto ordinario all'attività di accertamento1. Le regioni a statuto ordinario partecipano all'attività di accertamento dei tributi er |
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Art. 11. - Abolizione della compartecipazione dei comuni e delle province al gettito IRAP1. Dal 2001 è abolita la compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell'IRAP, prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; il c |
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Art. 13. - Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto ordinario1. A decorrere dall'anno 2001 sono soppressi l'articolo 41, comma 1, e 42, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e cessano di avere effetto nei confronti delle regioni a statuto ordinario le disposizioni previste dagli articoli 38 e 39, commi 1, 2, 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Per l'anno 2001, ai fini della determinazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle regioni a statuto ordinario si considera come dotazione propria il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, c |
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Art. 14. - Provvedimenti di attuazione1. I provvedimenti da adottare per l'attuazione del presente decreto legislativo sono pred |
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Art. 15. - Norme di coordinamento1. Al fine di assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e di ef |
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Allegato A - Specifiche tecniche (previsto dall'art. 7, comma 1)Parte I - Computo delle somme da erogare a ciascuna Regione (articolo 2, comma 4, lettera d) 1. La quota percentuale di ripartizione della compartecipazione all'IVA (COMP), di cui all'articolo 7, per ciascuna delle regioni, viene determinata annualmente con riferimento ai dati più recenti a disposizione al momento del calcolo e viene proiettata sul triennio successivo all'anno in cui tale determinazione viene effettuata. Per il calcolo della quota percentuale di ripartizione è utilizzata la seguente espressione:
dove: - l'apice t indica l'anno in cui vengono effettuati i calcoli e a cui si riferiscono le stime delle variabili incluse nella formula; - l'apice i indica le regioni (i = 1, 2.....15)...; - ϕit, 0 ≤ ϕit ≤ 1, indica la quota percentuale del COMP spettante alla regione i-esima; - nit è la popolazione residente della regione i-esima, al 1° gennaio dell'anno t; - β = 0,9 è il "coefficiente di solidarietà" o di perequazione della capacità fiscale; - il pedice j indica i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali che definiscono la capacità fiscale delle regioni per il triennio considerato; - ttj rappresenta l'aliquota standard del tributo proprio o della compartecipazione j-esima che definiscono la capacità fiscale, così come determinata nell'anno t; - cjit è la base imponibile potenziale procapite nella regione i-esima del tributo o della compartecipazione j inclusa nella definizione della capacità fiscale, cos |
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