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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/05/2009, n. 49

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Fornitura, preparazione, cottura e distribuzione di pasti alle strutture scolastiche Comune di Castel S. Giorgio.

Le società miste non possono essere affidatarie dirette di servizi, a meno che la specifica procedura ad evidenza pubblica non riguardi, oltre la scelta del socio, anche la individuazione dello sp

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Una società operante nel settore dei servizi di mensa scolastica, ha segnalato a questa Autorità che l'Amministrazione comunale di Castel S. Giorgio ha affidato, in via diretta, la fornitura, preparazione, cottura e distribuzione di pasti (servizio mensa) alle strutture scolastiche Comune di Castel S. Giorgio alla società mista a prevalente capitale pubblico S. Giorgio Servizi S.p.a. senza l'esperimento di alcuna procedura ad evidenza pubblica.

Ai fini della verifica e della rilevanza della problematica segnalata, la Direzione Generale Vigilanza Servizi e Forniture (VISF), operante presso questa Autorità, con nota n. 57191 datata 16 ottobre 2008, ha richiesto al Sindaco del Comune di Castel S. Giorgio di fornire elementi informativi e documentali in ordine all'affidamento di cui trattasi.

Inoltre, avendo rilevato dal sito web della società San Giorgio Servizi S.p.a. che la stessa espletava altri servizi pubblici per l'Amministrazione comunale, sono state, altresì, richieste informazioni sugli ulteriori servizi resi dalla predetta Società, sulle relative modalità di affidamento nonché sulla relazione esistente tra l'Amministrazione medesima e la Società ai fini del possibile inquadramento della gestione dei servizi in parola nell'ambito della c.d. "gestione in house".

L'Amministrazione comunale in relazione a quanto sopra richiesto, ha trasmesso, con nota datata 31/10/2008, una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata dalla documentazione ritenuta significativa per le relative valutazioni.

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Considerato in diritto

Il ricorso all'affidamento diretto del servizio in esame alla società San Giorgio Servizi S.p.a. viene giustificato dall'Amministrazione comunale configurando detta società quale società in house.

Sulla scorta di quanto affermato dall'Amministrazione in merito all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame, appare dunque necessario richiamare i più recenti orientamenti della giurisprudenza in relazione all' in house providing, evidenziando in particolar modo come sia ormai pacifico che i requisiti di tale forma di affidamento vadano interpretati restrittivamente.

Così il Consiglio di Stato (Ad. Plenaria 3/3/2008 n. 1; Parere 18/4/2007 n. 456), sulla base della giurisprudenza comunitaria consolidata in materia, ha più volte sottolineato che, oltre alla partecipazione pubblica totalitaria, occorrono pregnanti strumenti di controllo da parte dell'ente e quindi:

- il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali;

- l'impresa non deve aver acquisito una vocazione commerciale che renderebbe precario il controllo da parte dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro, dall'ampliamento dell'oggetto sociale o dall'espansione territoriale dell'attività;

- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.

Inoltre, secondo la giurisprudenza, ai fini di un controllo che possa dirsi effettivo, occorre, da parte dell'ente: il controllo sul bilancio; il controllo sulla qualità; poteri ispettivi diretti e concreti; la totale dipendenza in tema di strategie e politiche aziendali.

Il Consiglio di Stato conclude stabilendo che "deve escludersi, in via generale, la riconducibilità del modello organizzativo della società mista a quello dell' in house providing" (cfr, Ad. Plenaria cit.).

Tornando al caso di specie, in merito alla natura giuridica della società San Giorgio Servizi S.p.a. si deve rilevare che, dall'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società medesima, si evince che detta società sia da configurare quale società mista (e non quale società in house) nella quale il socio minoritario è stato scelto all'esito di procedura ad e

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Il Consiglio

- rileva che la natura di società mista della San Giorgio Servizi S.p.a., con le motivazioni di cui al considerato in diritto, non consente l'affidamento diretto di cui trattasi e pertanto accerta che lo stesso non è avvenuto nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 163/2006

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