Ai fini della rilevanza della plusvalenza o minusvalenza realizzata sulla cessione di immobile strumentale occorre porre rilievo, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, alla data di acquisizione dell’immobile oggetto di cessione, risultando irrilevanti le plusvalenze e minusvalenze realizzate su beni acquistati prima del 01/01/2007.
E' questo il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione in commento, con la quale l'amministrazione finanziaria ha risposto ad un quesito in merito al regime fiscale degli immobili utilizzati dai professionisti nell'esercizio della propria attività.
A tale proposito si ricorda che la disposizione di riferimento in materia è l'art. 54 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi), come modificato dal comma 334 dell'art. 1 della L. 296/2006, il quale ha previsto, a determinate condizioni, la possibilità per i professionisti di dedurre dal proprio reddito di lavoro autonomo quote annuali di ammortamento relative all'acquisto di beni immobili strumentali all'esercizio della professione, ovvero canoni relativi all'acquisizione in leasing dei medesimi immobili.
Si tratta di una novità assoluta e di grande importanza, poiché ha riconosciuto la possibilità ai professionisti di «scaricare» dal proprio reddito il costo degli immobili utilizzati per l'attività lavorativa, seppure solo per gli immobili acquisiti entro una fascia temporale ben definita, e cioè dal 01/01/2007 al 31/12/2009, ai sensi del comma 335 dell'art. 1 della citata L. 296/2006.
Nella medesima risoluzione in commento l'Agenzia ha precisato altresì che l’estromissione dei beni immobili strumentali (cessione, risarcimento, etc. ) dal regime del reddito di lavoro autonomo sia idonea a generare plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili, solamente se riferibili ad immobili acquisiti dal professionista in epoca successiva all’entrata in vigore della norma e, quindi, successivamente al 01/01/2007. In pratica ai fini della rilevanza della plusvalenza o minusvalenza realizzata sulla cessione di immobile strumentale occorre porre rilievo alla data di acquisizione dell’immobile oggetto di cessione, risultando irrilevanti le plusvalenze e minusvalenze realizzate su beni acquistati prima del 01/01/2007.