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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 11/07/2007, n. 163/E
Risoluz. Ag. Entrate 11/07/2007, n. 163/E
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[Premessa] |
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QuesitoLa società Cooperativa edilizia Alfa ha chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposizione indiretta, degli atti di assegnazione di alloggi in proprietà ai soci. In proposito, precisa che la società is |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteL’istante è dell’avviso che - quali operazioni tipiche di una cooperativa edilizia -, le «cessioni costituiranno operazioni esenti da I.V.A. con conse |
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Parere dell’Agenzia delle EntrateOccorre, preliminarmente, precisare il regime di tassazione cui sono sottoposte le assegnazioni di alloggi a soci da parte di cooperative edilizie a proprietà divisa. Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria «… nella categoria delle imprese costruttrici rientrano a pieno titolo le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci» (circolare 182/E dell’11 luglio 1996). Si ricorda che alla disciplina dell’IVA sono state apportate modifiche dall’articolo 35 comma 8 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. R In base alla disciplina attualmente in vigore (articolo 10, primo comma n. 8-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 35 citato) sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto «... le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diverse da quelle di cui al numero 8-ter) …», cioè diverse da quelle che hanno ad oggetto la cessione di immobili strumentali. Ai sensi del n. 8-bis) sopra citato non rientrano nel regime esentativo e, quindi, sono imponibili IVA: 1. le cessioni «… effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi (...) entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’interven |
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