Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 15/05/2024, n. 63 (L. 12/07/2024, n. 101)
- D.L. 09/12/2023, n. 181 (L. 02/02/2024, n. 11)
- D.L. 29/05/2023, n. 57 (L. 26/07/2023, n. 95)
- D.L. 24/02/2023, n. 13 (L. 21/04/2023, n. 41)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- D.L. 21/03/2022, n. 21 (L. 20/05/2022, n. 51)
- D.L. 01/03/2022, n. 17 (L. 27/04/2022, n. 34)
- L. 23/12/2021, n. 238
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 210
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199
- D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108)
- Sent. Corte Cost. 13/11/2020, n. 237
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77)
- D.L. 03/09/2019, n. 101 (L. 02/11/2019, n. 128)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- L. 27/12/2017, n. 205
- L. 20/11/2017, n. 167
- L. 04/08/2017, n. 124
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Leg.vo 21/03/2017, n. 51
- Sentenza C. Cost. 10/03/2017, n. 51
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
- D.L. 30/12/2015, n. 210 (L. 25/02/2016, n. 21)
- L. 28/12/2015, n. 221
- L. 28/12/2015, n. 208
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 23/12/2013, n. 145 (L. 21/02/2014, n. 9)
- D.L. 21/06/2013, n. 69 (L. 09/08/2013, n. 98)
- D.L. 04/06/2013, n. 63 (L. 03/08/2013, n. 90)
- L. 24/12/2012, n. 228
- D.L. 22/06/2012, n. 83 (L. 07/08/2012, n. 134)
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
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PremessaIl Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna ed abroga la direttiva 93/12/CEE; Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della Commissione, del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi; |
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TITOLO I - FINALITÀ E OBIETTIVI |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) ““energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) “energia aerotermica”: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; c) “energia geotermica”: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; d) “energia idrotermica”: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; e) “biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; f) “consumo finale lordo di energia”: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi co |
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Art. 3. - Obiettivi nazionali1. La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento. |
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TITOLO II - PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI |
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Capo I - Autorizzazioni e procedure amministrative |
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Art. 4. - Principi generali1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione. 2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis; c) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6; d) autorizzazione unica di cui all |
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Art. 5. - Autorizzazione Unica1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome. 2. All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e |
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Art. 6. - Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti. 2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienicosanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5. |
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Art. 6-bis - Dichiarazione di inizio lavori asseverata1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di supe |
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Art. 7-bis. (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili)1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11 dell'articolo 6 e la comunicazione per l'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 sono re |
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Art. 8. - Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedo |
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Art. 8-bis. (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza: a) la procedura abilitativa sempl |
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Art. 9. - Disposizioni specifiche in materia di energia geotermica1. Al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3bis. Al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono altresì di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non posso |
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Capo II - Regolamentazione tecnica |
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Art. 12. - Misure di semplificazione1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, è fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2 |
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Art. 13. - Certificazione energetica degli edifici1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, la le |
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TITOLO III - INFORMAZIONE E FORMAZIONE |
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Art. 14. - Disposizioni in materia di informazione1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base dell’evoluzione normativa, in collaborazione con l’ENEA per quanto riguarda le informazioni relative all’efficienza energetica, un portale informatico recante: a) informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per le fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle relative condizioni e modalità |
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Art. 15. - Sistemi di qualificazione degli installatori1. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. |
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TITOLO IV - RETI ENERGETICHE |
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Capo - I Rete elettrica |
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Art. 16. - Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche1. La costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati dalla Regione competente su istanza del gestore di rete, nella quale sono indicati anche i tempi previsti per l’entrata in esercizio delle medesime opere. L’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedi |
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Art. 17. - Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione1. Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale gli interventi di cui all’articolo 4, comma 4, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti in corso. |
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Art. 18. - Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione1. Ai distributori di energia elettrica che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid spetta una maggiorazione della remunerazione del capitale investito per il servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti interventi di ammodernamento. I suddetti interventi consistono prioritariamente in sistemi per il controllo, la regolazione e la gestione dei carichi e delle unita di produzione, ivi inclusi i sistemi di ricarica di auto elettriche. 2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede alla definizione delle caratter |
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Art. 19. - Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di accesso alle reti elettriche1. Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due anni, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna le direttive d |
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Capo II - Rete del gas naturale |
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Art. 20. - Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale1. "Entro e non oltre il 31 ottobre 2014" N26, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. 2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto d |
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Capo III - Reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento |
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Art. 22. - Sviluppo dell’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento1. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sono assimilate ad ogni effetto, esclusa la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nei casi e alle condizioni definite con il decreto di cui al comma 5. 2. In sede di pianificazione e progettazione, anche finalizzate a ristrutturazioni di aree residenziali, industriali o commerciali, nonché di strade, fognature, reti |
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TITOLO V - REGIMI DI SOSTEGNO |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 23. - Principi generali1. Il presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di sostegno applicati all’energia prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica attraverso il riordino ed il potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri s |
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Capo II - Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili |
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Art. 24. - Meccanismi di incentivazione1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non incentivate è effettuata con gli strumenti di cui al comma 8. 2. La produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al comma 1 è incentivata sulla base dei seguenti criteri generali: a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; b) il periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio dello stesso; c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta; d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell’impianto, sulla base di un contratto tipo definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti di cui al comma 5; e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l’incentivo è attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da centrali ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; f) l’incentivo assegnato all’energia prodotta da impianti solari fotovoltaici e superiore per gli impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata; g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo tiene conto della tracciabilità e della provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di destinare prioritariamente: i. le biomasse legnose trattate per via esclusivamente meccanica all’utilizzo termico; ii. i bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti; iii. il biometano all’immissione nella rete del gas naturale e all’utilizzo nei trasporti. h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l’incentivo è finalizzato a promuovere: |
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Art. 25. - Disposizione transitorie e abrogazioni1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi. N30 2. L’energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2012 non è soggetta all’obbligo di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esclusivamente nel caso in cui concorra al raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui all’articolo 3. 3. A partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l’anno 2012 in base alla normativa vigente, fino ad annullarsi per l’anno 2015. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 78 per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresì i certificati verdi, rilasciati per le produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato registrato nel |
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Art. 26. - Cumulabilità degli incentivi1. Gli incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi. 2. Il diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative: a) con l’accesso a |
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Capo III - Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica |
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Art. 27. - Regimi di sostegno1. Le misure e gli interventi di incremento dell’effici |
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Art. 28. - Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni1. Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri generali: a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è commisurato alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi; b) il periodo di diritto all’incentivo non può essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di conclusione dell’intervento; c) l’incentivo resta costante per tutto il periodo di diritto e può tener conto del valore economico dell’energia prodotta o risparmiata; |
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Art. 29. - Certificati bianchi1. Al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: a) sono stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all’articolo 16, comma 4, del |
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Art. 30. - Misure in materia di efficienza energetica1. In vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi all’attuazione delle attività previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del conseguimento degli obiettivi congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e promozione dell’efficienza energetica, anche nelle more dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, l’ENEA avvia ed effettua le attività in esso previste e in particolare: |
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Art. 31. - Fondo rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 2961. Per le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri enti pubblici, la durata massima dei finanz |
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Art. 32. - Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale1. Al fine di corrispondere all’esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 attraverso la promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con propri decreti individua, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica sulla base dei seguenti criteri: a) |
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Capo IV - Regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti |
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TITOLO VI - GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI COMUNI |
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Art. 34. - Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili1. Con le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. |
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Art. 35 - Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri |
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Art. 36. - Progetti comuni con Paesi terzi |
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TITOLO VII - SOSTENIBILITÀ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI |
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TITOLO VIII - MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE |
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Capo I - Monitoraggio e relazioni |
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Art. 40. - Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e aggiornamenti |
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Art. 41. - Relazione al Parlamento1. Il Min |
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Capo II - Controlli e sanzioni |
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Art. 42. - Controlli e sanzioni in materia di incentivi1. L’erogazione di “incentivi nei settori elettrico, termico e dell'efficienza energetica”N73, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica. 2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall’AGEA, con le modalità stabilite ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 382septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla provenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili. 3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE "in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241" N66 dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. “In deroga al periodo precedente, “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento, degli impianti” |
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Art. 43. - Disposizioni specifiche per l’attuazione dell’articolo 2sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 411. Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato che i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro il 31 dicembre 2010, a seguito dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto legge 25 gennaio 201 |
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Art. 44. - Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio1. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 5 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000, cui sono tenuti in solido il proprietario dell’impianto, l’esecutore delle opere e il direttore dei lavori. L’entità della sanzione è determinata, con riferimento alla parte dell’ |
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TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 45. - Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano1. Sono f |
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Art. 46. - Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria1. Gli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro del |
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Art. 47. - Entrata in vigore1. Il pre |
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Allegato 1 (art. 3, comma 4) - Procedure di calcolo degli obiettivi1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la somma: a) del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili; b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti. Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma. 2. I biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono presi in considerazione. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020. N41 3. Ai fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili e calcolato come quantità di elettricità prodotta a livello nazionale da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte. 4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 5. L'elettricità da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita al paragrafo 3. 6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e la lavorazione. 7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico. 8. Si tiene conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata da pompe di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolato secondo la metodologia di cui al paragrafo 4. 9. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 10. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui al paragrafo 5 e quello indicato nello stesso paragrafo. 11. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale. 1 |
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Allegato 4 (art. 15, comma 2) - Certificazione degli installatoriI sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15, finalizzati anche all'attuazione di quanto previsto all'articolo 11, sono basati sui criteri seguenti: 1. Il programma di formazione o il riconoscimento del fornitore di formazione rispetta le seguenti caratteristiche: a) la formazione per la qualificazione deve essere effettuata secondo una procedura trasparente e chiaramente definita; b) è assicurata la continuità e la copertura regionale del programma di formazione offerto dal fornitore; c) il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica; d) oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle installazioni; e) il fornitore di formazione può essere il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione; f) la qualificazione degli installatori ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro. |
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