FAST FIND : NN15951

D. Leg.vo 21/03/2017, n. 51

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 23/12/2021, n. 238
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Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Vista la direttiva (UE) n. 2015/652 del Consiglio del 20 aprile 2015 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel;

Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio;

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Capo I - Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione delle direttive 2015/652/UE e 2015/1513/UE
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3747397 8266950
Art. 1. - Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2015/652

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 2. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: «forestali» sono inserite le seguenti: «e, quando non sono in mare,»;

b) al comma 1, la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente:

«i-sexies) fornitore: il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti e per gli impieghi oggetto del presente decreto legislativo»;

c) al comma 1, dopo la lettera i-terdecies) sono aggiunte le seguenti:

i-terdecies.1) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi, diversi dai biocarb

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3747397 8266952
Art. 3. - Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/652, dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), punto 7, della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'articolo 1, paragrafo 7, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 31 agosto di ogni anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche europee, i dati relativi alla qualità ed alla quantità di benzina e di combustibile diesel in distribuzione nell'anno civile precedente, sulla base di una relazione elaborata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA). Tale relazione, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno di ogni anno, è elaborata

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Art. 4. - Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2015/652 e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «, nel caso di cui al comma 9, dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elettricità» e le parole da «stabilito ai sensi dell'articolo 7-bis» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per i carburanti stabilito nell'allegato V-bis.2»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della quantificazione dell'intensità delle emissioni di gas ad effetto serra per unità di energia prodotte du

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Art. 5. - Modifiche all'articolo 7-ter del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-ter, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostit

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Art. 6. - Modifiche all'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), lettera d), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «che può assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Il volume della miscela dovrà essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite»;

b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

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Art. 7. - Modifiche all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 5), lettera a) della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

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Art. 8. - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
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Art. 9. - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/652

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Salvo che il fatto costituisca reato, al fornitore che no

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Art. 10. - Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513

N1

1. All'allegato V-bis, al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Parte «C» il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula: el = (CSR - CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB, (*) dove:

el = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa (grammi) equivalente di CO2 per unità di energia prodotta (megajoules) dal biocarburante). I “terreni coltivati” (**) e le “colture perenni” (***) sono considerati un solo tipo di destinazione del terreno;

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa (tonnellate) di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

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Art. 11. - Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli Allegati I, II e III della direttiva (UE) 2015/652

1. Dopo l'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, sono aggiunti i seguenti:

a) «Allegato V-bis.1. Metodo di calcolo e comunicazione, a uso dei fornitori, dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità».

 

Parte I

Elementi utili al calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'elettricità.

L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra per combustibili e elettricità è espressa in termini di grammi equivalenti di biossido di carbonio per megajoule di carburante (gCO2eq/MJ).

1. I gas a effetto serra considerati ai fini del calcolo dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili sono il biossido di carbonio (CO2), il protossido di azoto (N2O) e il metano (CH4). Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, le emissioni di tali gas sono valutate in termini di emissioni di CO2 equivalente come segue:

CO2: 1 CH4: 25 N2O: 298

2. Le emissioni prodotte dalla fabbricazione di macchine e attrezzature utilizzate nell'estrazione, nella produzione, nella raffinazione e nel consumo di combustibili fossili non sono considerate ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

3. L'intensità delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita di tutti i combustibili e dell'elettricità forniti dal fornitore è calcolata secondo la formula seguente:

dove s'intende con:

a) «#», fornitore di cui all'art. 2, comma 1, lettera i-sexies;

b) «x», l'elettricità e i combustibili rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, individuati, questi ultimi, mediante il relativo codice di nomenclatura combinata indicato nei documenti previsti in materia di circolazione dei prodotti sottoposti al regime dell'accisa;

c) «MJx», l'energia totale fornita e convertita a partire dai volumi comunicati di combustibile «x», espressa in megajoule. Il calcolo è effettuato come segue:

1) Quantità immessa in consumo, ai sensi della disciplina vigente in materia di accisa, di ciascun combustibile di cui alla lettera b). Le quantità di carburanti e biocarburanti sono convertite nei rispettivi contenuti energetici in base alle densità energetiche di cui all'Allegato I del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i.

2) Trattamento simultaneo di combustibili fossili e biocarburanti. Il trattamento consiste in qualsiasi modifica che, nel corso del ciclo di vita del combustibile o dell'elettricità forniti, alteri la struttura molecolare del prodotto. Questo trattamento non prevede l'aggiunta di denaturante. Il quantitativo da considerare dei biocarburanti trattati insieme ai combustibili di origine non biologica è quello dei biocarburanti dopo il trattamento. La quantità di biocarburante trattato simultaneamente è determinata secondo il bilancio energetico e l'efficienza del processo di trattamento simultaneo di cui all'allegato V-bis (parte C, punto 17).

Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili, sono presi in considerazione ai fini del calcolo la quantità e il tipo di ogni biocarburante. Il quantitativo di biocarburante fornito che non risponde ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7-ter, paragrafo 1, è computato come combustibile fossile.

Le miscele di benzina-etanolo E85 sono calcolate come carburante a sé ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

3) Quantità di elettricità consumata. Consiste nella quantità di elettricità consumata dai veicoli stradali o dai motocicli e comunicata dal fornitore al GSE. In alternativa alla sua misurazione diretta, la stessa può essere stimata:

a) utilizzando la seguente formula:

Elettricità consumata (MJ) = distanza percorsa (km) × efficienza del consumo di elettricità (MJ/km);

b) attraverso le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6;

d) «riduzione delle emissioni a monte o di upstream (UER)»: consiste nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a monte (Upstream Emission Reduction), espressa in gCO2eq, dichiarata dal fornitore, facoltativamente, se quantificata e comunicata conformemente ai seguenti requisiti.

1. Ammissibilità.

Le UER ottenute in qualsiasi paese possono essere considerate per una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ascrivibile ai combustibili ricavati da qualsiasi fonte di materia prima e

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3747397 8266961
Capo II - Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione della direttiva 2015/1513/UE
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3747397 8266962
Art. 12. - Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

«q-bis) “rifiuti”: rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad esclusione delle sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione;

q-ter) “colture amidacee”: colture compr

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Art. 13. - Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2), della direttiva (UE) 2015/1513
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Art. 14. - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
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Art. 15. - Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2) della direttiva (UE) 2015/1513 e dell'allegato II, paragrafo 3), della direttiva (UE) 2015/1513

1. All'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato I, parte 1, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili», punto 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose e da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici non è superiore al 7% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.»;

b) all'allegato I, parte 2, recante «Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto», sono apportate le seguenti modifiche:

1) al punto 1, lettera a), dopo la parola: «elettricità», sono aggiunte le seguenti parole: «compresa l'elettricità utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»;

2) alla fine del punto 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «la presente lettera si applica fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis) del presente paragrafo»;

3) al punto 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici e per la produzione di carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica ai fini di cui al

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Art. 16. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 17. - Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali

1. Il divieto di miscelazione di cui all'articolo 7-quater, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, non si applica alle scorte di miscele presenti presso i depositi all'entrata in vigore del presente decreto e fino al loro esaurimento. Il divieto si applica comunque decorsi 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

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