Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Energia da fonti rinnovabili: nuova Direttiva UE 2018/2001
La Direttiva n. 2001/2018 abroga, con effetto dal 01/07/2021, la Direttiva 23/04/2009, n. 28 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, attuata nell'ordinamento italiano dal D. Leg.vo 03/03/2011, n. 28, ridisciplinando l’intera materia e fissando almeno al 32% l’obiettivo per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo dell'Unione nel 2030.
In sintesi la Direttiva stabilisce norme relative:
- al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- all'autoconsumo di tale energia elettrica;
- all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti;
- alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi;
- alle garanzie di origine dell’energia da fonti rinnovabili;
- alle procedure amministrative;
- all'informazione e alla formazione.
Sono fissati inoltre i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.
Con particolare riferimento alle procedure amministrative di autorizzazione (art. 15), l’Unione europea dispone che gli Stati membri adottino misure appropriate per garantirne la semplificazione e lo snellimento e prevede l’istituzione (art. 16) di uno o più sportelli che guidino e assistano il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione fino all'adozione di una o più decisioni da parte delle autorità responsabili al termine del processo, fornendogli tutte le informazioni necessarie e coinvolgendo, se del caso, altre autorità amministrative.
In ogni caso le procedure autorizzative non possono superare un periodo di due anni per le centrali elettriche e un anno per gli impianti con una capacità elettrica inferiore a 150 kW. In circostanze straordinarie tali periodi sono prorogabili fino ad un anno.
Viene infine rivisitato il sistema di formazione, certificazione e qualificazione degli installatori (art. 18 e allegato IV).
Le nuove disposizioni (elencate nell'art. 36) della Direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro 30/06/2021, mentre il recepimento delle rimanenti norme discende dalla Direttiva n. 2009/28/CE, trattandosi di disposizioni che restano sostanzialmente immutate.