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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 28/12/2012
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- D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102
- D. Min. Sviluppo Economico 22/12/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 R (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l’art. 9 il quale dispone, fra l’altro, che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 R (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l’art. 16 il quale dispone, fra l’altro, che le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visti i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 24 aprile 2001 recanti rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie, «individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; Visti i decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 R R che, in revisione dei predetti decreti interministeriali 24 aprile 2001, recano rispettivamente «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: il decreto ministeriale 20 luglio 2004 «elettrico»), e «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 R, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 22 dicembre 2006 R recante approvazione del programma di misure e interventi su utenze energetiche pubbliche; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 21 dicembre 2007 |
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Art. 1. - Finalità e campo di applicazioneIl presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 R, dell’art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000 e degli articoli 29 e 3 |
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Art. 2. - Definizioni1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 R, e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 R. Valgono, inoltre, le definizioni di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 R e, per le parti non incompatibili con il presente decreto, le definizioni di cui all’allegato A della delibera dell’Autorità per l’energia e il gas del 27 ottobre |
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Art. 3. - Soggetti obbligati1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto: a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antece |
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Art. 4. - Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, sono definiti per il periodo 2013-2016 come segue: a) 4,6 Mtep di energia primaria al 2013; b) 6,2 Mtep di energia primaria al 2014; c) 6,6 Mtep di energia primaria al 2015; d) 7,6 Mtep di energia primaria al 2016. I suddetti obiettivi indicano i risparmi cumulati generati da: interventi associati al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento, energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento, interventi già realizzati che abbiano una vita tecnica superiore alla vita utile (che sono in grado di generare risparmi, in considerazione della durata della vita tecnica, oltre la vita utile e quindi senza produzione di certificati). 2. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all’art. 3 sono definiti in t |
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Art. 5. - Responsabilità gestionali del GSE1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetica condotti nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi, &eg |
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Art. 6. - Modalità di attuazione e controllo1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE tenendo conto delle rispettive competenze, svolge le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie di intervento ammesse. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da adottarsi entro centottanta giorni dalla |
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Art. 7. - Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le seguenti modalità: a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da società da essi controllate; b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia |
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Art. 8. - Grandi progetti1. Per gli interventi infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni, il proponente richiede al Ministero dello sviluppo economico l’attivazione della procedura di valutazione, ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, presentando il progetto di intervento. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del |
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Art. 9. - Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, per la realizzazione dell’obbligo trovano copertura, limit |
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Art. 10. - Cumulabilità1. I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non so |
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Art. 11. - Rapporti relativi allo stato di attuazione1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2014, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GME, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e alla |
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Art. 12. - Approvazione nuove schede1. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 28/2011 sono approvate le schede tecniche predisposte dall’ENEA di cui all’allegato 1 del presente decreto. |
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Art. 13. - Verifica di conseguimento degli obblighi e sanzioni1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente, posseduti ai sensi dell’art. 10 dei decreti 20 luglio 2004 «elettrico» e «gas», dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato possegga certificati corrispondenti all’obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma |
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Art. 14. - Verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti e sanzioni1. Il GSE, coadiuvato da ENEA, esegue i necessari controlli per la verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti che hanno ottenuto certificati bianchi. Allo scopo, verifica a campione la regolare esecuzione delle iniziative, la loro conformità al progetto approvato ed in aderenza alle linee guida in vigore alla presentazione del progetto, la completezza e regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nelle schede tecniche, incluse le eventuali varianti ap |
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Art. 15. - Misure di accompagnamento1. Entro il 30 giugno 2013, al fine di favorire la diffusione del meccanismo dei certificati bianchi, l’ENEA sottopone al Ministero dello sviluppo economico un programma per la promozione, sensibilizzazione, informazione e formazione da realizzare in ambito nazionale e interregionale e in stretta collaborazione con le Regioni e con le associazioni imprenditoriali più rappresentative. L’ENEA promuove altresì la conoscenza di strumenti e mette |
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Art. 16. - Copertura oneri di gestione del meccanismo1. Le società del gruppo GSE coinvolte nell’attuazione del presente decreto e l’ENE |
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Art. 17. - Abrogazione1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogati l’art. 5, commi 6 e 8, l& |
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Art. 18. - Norme finali ed entrata in vigore1. Il presente decreto, di cui l’allegato è parte integrante, non compor |
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Allegato - Certificati Bianchi 2013-2016 |
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Scheda tecnica n. 30E - Installazione di motori elettrici a più alta efficienzaParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 31E - Installazione di sistemi elettronici di regolazione della frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi per la produzione di aria compressa con potenza superiore o uguale a 11 kWParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 32E - Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti sui sistemi di ventilazioneParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 33E - Rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito presso la localizzazione delle utenzeParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 34E - Riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso la ricompressione meccanica (RMV) nella concentrazione di soluzioniParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 35E - Installazione di refrigeratori condensati ad aria e ad acqua per applicazioni in ambito industrialeParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 37E - Nuova installazione di impianto di riscaldamento unifamiliare alimentato a biomassa legnosa di potenza 35 kW termiciParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 38E - Installazione di sistema di automazione e controllo del riscaldamento negli edifici residenziali (Building Automation and Control System, BACS) secondo la norma UNI EN 15232Parte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 39E - Installazione di schermi termici interni per l’isolamento termico del sistema serraParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 41E - Utilizzo di biometano (BM) nei trasporti pubblici in sostituzione del metano (GN)Parte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 42E - Diffusione di autovetture a trazione elettrica per il trasporto privato di passeggeriParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 43E - Diffusione di autovetture a trazione ibrida termo-elettrica per il trasporto privato di passeggeriParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 44E - Diffusione di autovetture alimentate a metano, per il trasporto di passeggeriParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 45E - Diffusione di autovetture alimentate a GPL per il trasporto di passeggeriParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 46E - Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi basati su tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurioParte di provvedimento in formato grafico |
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Scheda tecnica n. 47E - Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza |
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