N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 30, comma 2, del D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116); modificato dall'art. 24, comma 1, del D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199; dall'art. 3-quinquies, comma 1, del D.L. 29/05/2023, n. 57 (L. 26/07/2023, n. 95) e, successivamente, abrogato ai sensi dell’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 25/11/2024, n. 190, a decorrere dal 30/12/2024, unitamente a ogni altra disposizione incompatibile. Eventuali rinvii ad altre disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili si intendono riferiti al D. Leg.vo 190/2024.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 190/2024, a far data dal 30/12/2024 la disposizione abrogata continua ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Leg.vo 190/2024. Per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30/12/2024.

L’articolo così recitava:

“Art. 8-bis. (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A tali fini si utilizza:

a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

a-bis) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione;

a-ter) la procedura abilitativa semplificata per gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio che non comportino un incremento dell'area già oggetto di autorizzazione, a prescindere dalla quantità risultante di biometano immesso in rete a seguito degli interventi medesimi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

2) gli interventi non comportino alcuna modifica delle tipologie di matrici già autorizzate;

3) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;

4) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento di quelle già autorizzate;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter).

1-bis. Abrogato

2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, dopo la parola «biomassa, sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione,».”

Dalla redazione