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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 11/05/2015
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D. Min. Sviluppo Econ. 11/05/2015
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28R, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (di seguito decreto legislativo n. 28 del 2011) ed in particolare l'art. 40, comma 5, che prevede che entro il 31 dicembre 2012, sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti inerenti alle biomasse, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale (di seguito SISTAN) è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in attuazione dell'art. 2, commi 167 e 170, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il medesimo art. 40 che: al comma 1 prevede che nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo economico provvede ad integrare il sistema statistico in materia di energia; al comma 2 prevede che, per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. (di seguito GSE) tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea (di seguito EUROSTAT) organizza e gestisce un sistema nazionale per il monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti rinnovabili, idoneo a rilevare i dati necessari per misurare lo stato di raggiung |
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Art. 2 - Applicazione della metodologia regionale1. Ai fini del monitoraggio e della verifica del raggiungimento, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma, degli obiettivi di consumo finale lordo di energia coperta da fonti rinnovabili, di cui all'art. 5 del decreto 15 marzo 2012 e, tenendo conto dell'art. 2 del medesimo decreto: i. il GSE calcola, su base annuale, il valore dei consumi regionali di energia da fonti rinnovabili, nonché dalla frazione rinnovabile e non rinnovabile dei rifiuti, articolati nei singoli componenti che concorrono alla determinazione degli obiettivi regionali; |
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Art. 3 - Coerenza tra la metodologia nazionale e la metodologia regionale1. Il GSE e l'ENEA, ai fini di cui all'art. 1, comma 1, applicano la metodologia regi |
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Art. 4 - Utilizzo nella metodologia di statistiche di provenienza regionale1. Con riferimento ad un determinato anno di monitoraggio, qualora le Regioni o le Province autonome dispongano di statistiche sui componenti dei loro consumi energetici, prodotte conformemente ai requisiti di qualità delle statistiche SISTAN e rese disponibili nei tempi e secondo le modalità stabilite nell'Allegato 1, e tali statistiche regionali differiscono di almeno dieci punti percentuali rispetto al corrispondente valore stimato con la metodologia regionale riportata nell'Allegato I, il GSE ovvero l'ENEA comunicano la circostanza al Ministero dello sviluppo economico. 2. Entro trenta giorni dalla c |
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Art. 5 - Obbligo di trasmissione dati1. I soggetti pubblici e, su richiesta del GSE e dell'ENEA, i soggetti privati, titolari di informazioni utili all'applicazione della metodologia regionale, sono tenuti a fornire i dati i |
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Art. 6 - Relazione al Ministero dello sviluppo economico1. Entro sessanta giorni dalla trasmissione ad ENEA dei dati ufficiali nazionali sui consumi di energia da fonti non rinnovabili, inviati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione Europea, di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'ENEA fornisce al GSE la stima della ripartizione tra le diverse Regioni e Province autonome dei dati nazionali relativi |
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Art. 7 - Pubblicazione dei dati di monitoraggio1. Dopo la pubblicazione da parte della Commissione Europea o di Eurostat dei dati relati |
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Allegato IScheda A1 - CONSUMI FINALI DI ENERGIA GEOTERMICA Parte di provvedimento in formato grafico Scheda A2 - CONSUMI FINALI DI ENERGIA SOLARE TERMICA Parte di provvedimento in formato grafico |
- Decreto 11/05/2015
- Consumi finali di energia geotermica
- Consumi finali di energia solare termica
- Consumi finali di energia dalla frazione biodegradabile dei rifiuti
- Consumi finali di energia da biomasse solide nel settore residenziale
- Consumi finali di energia da biomasse solide nel settore non residenziale
- Consumi finali di energia da bioliquidi sostenibili
- Consumi finali di energia da biogas e biometano immesso in rete
- Energia termica rinnovabile fornita da pompe di calore
- Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili
- Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
- Consumi finali lordi di calore derivato
- Consumi finali lordi di energia elettrica
- Consumi finali di energia dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti
- Consumi finali di olio combustibile
- Consumi finali di gasolio
- Consumi finali di gas di petrolio liquefatto
- Consumi finali di benzine
- Consumi finali di coke di petrolio
- Consumi finali di distillati leggeri
- Consumi finali di carboturbo
- Consumi finali di gas di raffineria
- Consumi finali di carbone
- Consumi finali di lignite
- Consumi finali di coke di cokeria
- Consumi finali di gas di cokeria
- Consumi finali di gas di altoforno
- Consumi finali di gas naturale
- Consumi finali di altri gas
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