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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 14/02/2013
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[Premessa]IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l’altro, regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 R di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche re |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R e successive modificazioni, disciplina le modalità con le quali, ai fini del rispetto dell’obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, è riconosciuta la maggiorazione di cui all’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo per i seguenti biocarburanti: |
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Art. 2. - Maggiorazione1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all’art. 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, matura per le immissioni in consumo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 |
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Art. 3. - Requisiti per l’accreditamento1. Per gli impianti ubicati sul territorio nazionale, l’istanza di cui al comma 2 dell’art. 2 deve contenere le seguenti indicazioni: a) la denominazione sociale, l’ubicazione dell’impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa; b) gli estremi del |
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Art. 4. - Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti che beneficiano della maggiorazione1. Verificato il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestal |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI INERENTI IL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA A) |
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Art. 5. - Modalità per il riconoscimento della maggiorazione1. Hanno diritto alla maggiorazione i biocarburanti prodotti in impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati negli Stati dell’Unione europea e ch |
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Art. 6. - Controlli1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all’art. 5 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle ditte accreditate, verifica le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione sulla base di quanto previsto all’art. 5, comma 2. Tale verifica viene effettuata su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% dei quantitativi certificati e i costi di tali controlli saranno a carico di tutti i soggetti che richiedono di accedere alle maggiorazioni di cui al precedente art. 5, comma 1, in fu |
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TITOLO III - MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, LETTERA B) |
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Art. 7. - Modalità per il riconoscimento della maggiorazione1. Ogni anno, a partire dal 2013, entro il 31 gennaio, i soggetti obbligati che intendono ottenere il riconoscimento della maggiorazione di cui all’art. 1, comma 1, let |
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Art. 8. - Controlli di destinazione del prodotto all’extra-rete1. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra annualmente la corrispondenza delle dichiarazioni di cui all’art. 7 sulla base dei d |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 9. - Modalità operative1. Il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 5-sexies dell’art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall’art. 34 del decre |
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Art. 10. - Norme transitorie1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all’art. 33 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 28, relativamente ai biocarburanti immessi in consumo dal 1° gennaio 2012 alla data di cui al suc |
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Art. 11. - Invarianza finanziaria1. All’attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse |
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Art. 12. - Entrata in vigoreIl presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazze |
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