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D. Leg.vo 08/11/2021, n. 210

Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5

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Art. 1. - Principi generali di organizzazione del mercato dell’energia elettrica

1. Il mercato dell’energia elettrica è disciplinato e regolato in base ai principi di libertà degli scambi transfrontalieri, integrazione e interconne

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Art. 2. - Modifiche e integrazioni all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 16 è sostituito

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Art. 3. - Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

2. Il cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all’interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti.

3. La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:

a) fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;

b) controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi

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Art. 4. - Partecipazione al mercato degli operatori dei Paesi terzi

1. I partecipanti al mercato interno dell’energia elettrica provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea sono tenuti al rispetto del di

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Art. 5. - Diritti contrattuali dei clienti finali

1. I clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti finali possono stipulare più di un contratto di fornitura allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione.

2. I clienti finali, ferme e impregiudicate le norme di diritto nazionale e di diritto dell’Unione europea a tutela dei consumatori, beneficiano dei diritti contrattuali previsti dai commi seguenti.

3. I clienti finali hanno il diritto a che i contratti di fornitura di energia elettrica da loro conclusi indichino, in maniera chiara e agevolmente comprensibile:

a) l’identità e l’indirizzo del fornitore;

b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi e la data dell’allacciamento iniziale;

c) i servizi di manutenzione ricompresi nel contratto;

d) i mezzi disponibili al fine di ottenere informazioni aggiornate sulle tariffe vigenti, sugli addebiti per i servizi acce

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Art. 6. - Bollette e informazioni di fatturazione

1. I clienti finali hanno il diritto di ricevere dai propri fornitori bollette e informazioni di fatturazione accurate, facilmente comprensibili, chiare, concise, di facile consultazione e idonee a facilitare confronti con i servizi offerti da altri fornitori. I clienti finali hanno altresì il diritto di ricevere, su loro specifica ed espressa richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile da parte del fornitore sul modo in cui una determinata bolletta è stata compilata. La spiegazione deve risultare particolarmente chiar

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Art. 7. - Diritto a cambiare fornitore

1. I clienti, singoli o aggregati, hanno il diritto di cambiare, senza discriminazioni legate ai costi, agli oneri o ai tempi, il proprio fornitore nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un termine massimo di tre settimane dalla data di ricevimento della richiesta. Il nuovo fornitore o il nuovo partecipante al mercato coinvolto in un’aggregazione emette una bolletta per il periodo compreso tra il cambio e l’ultimo giorno del mese in corso al momento del cambio. I successivi periodi di fatturazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuto cambio.

2. Ciascun fornitore indica ai propri clienti, nel documento informativo comunicato prima della stipula del contratto di fornitura, all’interno del contratto stesso e nelle bollette periodicamente i

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Art. 8. - Contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica

1. I clienti finali che dispongono di un contatore intelligente hanno diritto a concludere, su loro espressa richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell’energia elettrica con ciascun fornitore che abbia più di 200.000 clienti finali. Il cliente finale deve esprimere il proprio consenso espresso e specifico alla conversione del proprio contratto di fornitura con prezzo dinamico.

2. Il contratto di fornitura con prezzo dinamico si basa sui dati ef

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Art. 9. - Sistemi di misurazione intelligenti e diritto al contatore intelligente

1. L’ARERA fissa i requisiti funzionali e tecnici minimi dei sistemi di misurazione intelligenti, assicurandone la piena interoperabilità, in particolare con i sistemi di gestione dell’energia dei clienti finali e con le reti intelligenti, nonché la capacità di fornire informazioni per i sistemi di gestione energetica dei clienti finali. Tali requisiti si conformano alle pertinenti norme tecniche europee, anche in tema di interoperabilità, e alle migliori prassi e, comunque, rispettano le seguenti condizioni:

a) il consumo effettivo di energia elettrica deve essere accuratamente misurato e devono essere fornite ai clienti informazioni sul tempo effettivo d’uso assicurando la coerenza delle modalità di rilevazione tra le due grandezze dell’energia elettrica immessa in rete e prelevata dalla rete e prevedendo la medesima granularità e frequenza. I dati rilevati sull’energia elettrica immessa in rete sono registrati e conservati con gli stessi criteri e per il medesimo arco temporale previsti per i dati relativi all’energia elettrica prelevata. I dati sui consumi storici convalidati devono essere resi accessibili e visualizzabili ai clienti finali, in modo facile e sicuro, su loro richiesta e senza costi aggiuntivi. I dati sui consumi in tempo quasi reale non convalidati sono resi accessibili ai clienti finali in modo facile e sicuro e senza costi aggiuntivi, attraverso un’interfaccia standardizzata o mediante accesso a distanza, a sostegno dei pro

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Art. 10. - Strumenti di confronto delle offerte

1. Al fine di assicurare la confrontabilità e la trasparenza delle diverse offerte presenti sul mercato interno dell’energia elettrica, l’ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicura che il portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte nel mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas di cui all’

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Art. 11. - Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica

1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medicoterapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

2. A decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i clienti vulnerabili di cui al comma 1 hanno diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell’ambito del servizio di vulnerabilità di cui al presente comma, secondo le condizioni disciplinate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e a un prezzo che riflette il costo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. La società Acquirente unico Spa svolge, secondo modalità stabilite dall’ARERA e basate su criteri di mercato, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendi

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Art. 12. - Contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l’aggregazione

1. I clienti sono liberi di acquistare e vendere tutti i servizi connessi al mercato dell’energia elettrica diversi dalla fornitura e di stipulare contratti di aggregazione, indipendentemente dal proprio contratto di fornitura di energia e rivolgendosi a imprese elettriche di loro scelta. In particolare, i clienti possono stipulare contratti di aggregazione senza che vi sia bisogno del consenso del proprio fornitore di energia elettrica.

2. I clienti hanno il diritto di essere informati, in maniera esaustiva, dai partecipanti al mercato coinvolti in un’aggregazione sui termini e sulle condizioni dei contratti loro offerti, nonché di ricevere gratuitamente, su loro richiesta e almeno una volta per ogni periodo di fatturazione, tutti i dati di gestione della domanda e i dati relativi all’energia elettrica fornita e venduta.

3. I diritti di cui ai commi 1 e 2

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Art. 13. - Formazione dei prezzi nei mercati dell’energia elettrica

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere da

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Art. 14. - Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini

1. I clienti finali hanno il diritto di partecipare al mercato in qualità di clienti attivi, senza essere assoggettati a procedure od oneri discriminatori o sproporzionati ovvero a oneri di rete che non rispecchiano i costi effettivi.

2. I clienti attivi:

a) possono partecipare al mercato individualmente, in maniera aggregata ovvero mediante le comunità di cui al presente articolo;

b) hanno il diritto di vendere sul mercato l’energia elettrica autoprodotta, anche stipulando accordi per l’acquisto di energia elettrica;

c) hanno il diritto di prendere parte a meccanismi di flessibilità e a meccanismi di efficienza energetica;

d) possono attribuire a soggetti terzi la gestione degli impianti necessari, ivi compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, senza che tali soggetti terzi debbano a loro volta considerarsi clienti attivi;

e) sono sottoposti a oneri di rete idonei a rispettare i costi, trasparenti e non discriminatori e contabilizzano separatamente l’energia elettrica immessa in rete e quella assorbita dalla rete, così da garantire un contributo adeguato ed equilibrato alla ripartizione globale dei costi di sistema;

f) sono responsabili, dal punto di vista finanziario, degli squilibri che apportano alla rete elettrica e sono responsabili del bilanciamento ovvero delegano la propria responsabilità a soggetti terzi, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943.

3. I clienti attivi proprietari di impianti di stoccaggio dell’energia:

a) hanno diritto alla connessione alla rete elettrica entro un termine ragionevole dalla richiesta, purché assicurino una misurazione adeguata;

b) non possono essere assoggettati a una duplicità di oneri, ivi compresi gli oneri di rete, per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità o per la prestazione di servizi di flessibilità ai gestori dei sistemi;

c) non possono essere assoggettati a req

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Art. 15. - Accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette

1. I clienti finali, anche aggregati e anche se partecipanti a una comunità energetica dei cittadini, hanno il diritto di accedere ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica sulla base di tariffe pubbliche, praticabili per ogni tipologia di cliente e applicate dai gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione in maniera obiettiva e non discriminatoria.

2. Le tariffe di cui al comma precedente ovvero le metodologie di calcolo delle stesse devono essere approvate dall’ARERA anteriormente alla loro applicazione, secondo le procedure stabilite dall’Autorità medesima. Le tariffe e le modalità di calcolo approvate sono pubblicate in un’

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Art. 16. - Sistemi semplici di produzione e consumo

1. Al fine di promuovere, in un’ottica di semplificazione, le configurazioni di autoconsumo, è classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica coll

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8091190 11214672
Art. 17. - Sistemi di distribuzione chiusi

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere realizzati sistemi di distribuzione chiusi per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all’interno di un’area geograficamente limitata, nei casi in cui:

a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati, per cui le unità di consumo risultano funzionalmente essenziali al processo produttivo integrato;

b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema e alle loro imprese correlate, in un’area insistente sul territorio di non più di due comuni adiacenti, fatte salve le specifiche esigenze di cui alla lettera a).

2. Per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi di cui al comma 1 sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il gestore del sistema di distribuzione chiuso deve essere titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con il gestore del sistema di distribuzione, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica;

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Art. 18. - Sviluppo di capacità di stoccaggio

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di massimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di favorirne l’integrazione nei mercati dell’energia elettrica e dei servizi ancillari, nonché al fine di assicurare la maggiore flessibilità del sistema, il Gestore della rete di trasmissione nazionale, in coordinamento con i Gestori delle reti di distribuzione, sottopone all’approvazione del Ministro della transizione ecologica, sentita l’ARERA, e fornendone informazione alle regioni e province autonome, una proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio, articolato per le zone rilevanti della rete di trasmissione, tenendo conto dei fabbisogni già individuati del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, della presumibile concentrazione geografica delle richieste di connessione alla rete elettrica di impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare non programmabili, degli sviluppi di rete e delle esigenze di servizio. Ai fini della valutazione della proposta di progressione temporale del fabbisogno di capacità di stoccaggio di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica può avvalersi del supporto tecnico di Ricerca sul sistema energetico S.p.a.

2. La proposta distingue il fabbisogno, oltre che su base geografica, anche sotto il profilo del tipo di accumulo in relazione al tipo di funzione cui si riferisce il fabbisogno.

3. In relazione allo sviluppo della capacità di stoc

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Art. 19. - Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione
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Art. 20. - Obblighi di servizio pubblico per le imprese elettriche di produzione

1. Al comma 1 dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 ottobre 2003, n. 290, le parole “in stato di perfetta efficienza” sono sostituite dalle seguenti: “in condizioni tali da garantire l’affidabilità operativa”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazi

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Art. 21. - Preparazione ai rischi per la sicurezza del sistema elettrico e disposizioni per l’adeguatezza

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Le misure relative al settore dell’energia elettrica sono indicate nel Piano di preparazione ai rischi di cui all’articolo 8-bis.”

b) dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

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Art. 22. - Funzioni e responsabilità del Gestore della rete di trasmissione

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l’interoperabilità del sistema interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore delle proprie società e imprese collegate, fornisce a tutti gli utenti, in condizioni di parità, le informazioni necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell’ambito del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione, in conformità all’articolo 49 del regolamento (UE) 2019/943, acquista i servizi ancillari volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la vigilanza e il controllo dell’ARERA.

2-ter. Il gestore della rete di trasmissione nazionale acquisisce i servizi di bilanciamento nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) stabilisce procedure trasparenti, non discriminatorie e fondate su criteri di mercato;

b) assicura la partecipazione di tutte le imprese elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato dell’energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i partecipanti al mercato che offrono energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti di stoccaggio dell’energia elettrica e i partecipanti al mercato coinvolti in un’aggregazione;

c) definisce, d’intesa con l’ARERA e previa approvazione di quest’ultima, nonché in stretta collaborazione con tutti i partecipanti al mercato dell’energia elettrica, i requisiti tecnici per la fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.

2-quater. Il gestore della rete di trasmissione, previa approvazione da parte dell’ARERA, stabilisce, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli utenti e i gestori del sistema di d

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Art. 23. - Funzioni e responsabilità del Gestore della rete di distribuzione

1. All’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole “comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie”, sono aggiunte le seguenti: “. Ciò non osta alla predisposizione di meccanismi di coordinamento che consentano alla società-madre di esercitare i propri diritti di vigilanza economica e amministrativa per quanto riguarda la redditività degli investimenti i cui costi costituiscono componenti tariffarie regolate e, in particolare, di approvare il piano finanziario annuale o qualsiasi strumento equivalente, nonché di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. Non è viceversa consentito alla società-madre dare istruzioni sulle attività giornaliere né su singole decisioni concernenti il miglioramento o la costruzione delle linee di distribuzione dell’energia elettrica, purché esse non eccedano i termini del piano finanziario o dello strumento a questo equivalente”.

2. All’articolo 38, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo le parole “garantisce che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza.”, sono inserite le seguenti: “Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo.”.

3. All’articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:

“5-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della p

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8091190 11214679
Art. 24. - Funzioni e compiti dell’Autorità di regolazione

1. All’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole “mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale concorrenziali,”, sono inserite le seguenti: “flessibili,”;

b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

“a-bis) sviluppare mercati regionali transfrontalieri concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno dell’Unione europea, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla precedente lettera a);

a-ter) eliminare le restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere, per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali, nonché al fine di agevolare la circolazione dell’energia elettrica all’interno dell’Unione europea;”;

c) dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d-bis) assicurare che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell’energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l’efficienza, e soprattutto l’efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l’integrazione dei mercati;”.

2. All’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

“c) garantisce che i gestori dei sistemi di trasmis

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8091190 11214680
Art. 25. - Poteri sanzionatori dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dall’articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente irroga sanzioni amministrative pecuniarie in cas

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Art. 26. - Esenzione per i nuovi interconnettori tra Stati membri dell’UE

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA decide in merito alle richieste di esenzione, ovvero di modifica di un’esenzi

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8091190 11214682
Art. 27. - Clausola di invarianza

1. Dall’attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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8091190 11214683
Art. 28. - Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del

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ALLEGATO 1 - REQUISITI MINIMI DI FATTURAZIONE E RELATIVE INFORMAZIONI

1. Informazioni minime che devono figurare sulla fattura e nelle informazioni di fatturazione

1.1. Le seguenti informazioni sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura:

a) il prezzo da pagare e, se possibile, le componenti del prezzo, con una chiara attestazione che tutte le fonti di energia possono anche beneficiare di incentivi non finanziati mediante i prelievi indicati nelle componenti del prezzo;

b) il termine entro il quale è dovuto il pagamento.

1.2. Le seguenti informazioni fondamentali sono presentate in maniera evidente ai clienti finali sulle fatture e nelle informazioni di fatturazione, in una sezione chiaramente separata dalle altre parti della fattura e delle informazioni di fatturazione:

a) il consumo di energia elettrica nel periodo di fatturazione;

b) il nome e i recapiti del fornitore, compresi un numero telefonico di assistenza ai clienti finali e l’indirizzo e-mail;

c) la denominazione della tariffa;

d) l’eventuale data di scadenza del contratto;

e) le informazioni inerenti alla possibilità e al vantaggio di un passaggio ad altro fornitore e alla risoluzione delle controversie;

f) il codice cliente finale per il cambio di fornitore oppure il codice unico di identificazione del punto di prelievo del cliente finale;

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