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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 09/10/2013, n. 139
D. Min. Sviluppo Econ. 09/10/2013, n. 139
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[Premessa]Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Vista la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28 R; Vista la Direttiva 2009/30/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE e abroga la direttiva 93/12/CEE e il relativo decreto legislativo di recepimento del 31 marzo 2011, n. 55 R; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce il sistema nazionale di certificazione di biocarburanti e bioliquidi; Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 R, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 R, e successive |
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Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle bioraffinerie di seconda e di terza generazione sulla base delle seguenti definizioni: a) bioraffinazione: attività che consiste nell'integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti bioc |
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Art. 2. - Procedure di autorizzazione1. In sede di prima applicazione del presente decreto gli operatori che intendono realizzare ed esercire un impianto di bioraffinazione di seconda e terza generazione alimentato da biomasse provenienti da filiera corta debbono allegare alla relativa richiesta il Piano di approvvigionamento di cui all'art. 3. |
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Art. 3. - Piano di approvvigionamento1. Il piano di approvvigionamento deve riportare le seguenti informazioni: a) disponibilità territoriale presente o stimata delle biomasse agricole e forestali da utilizzare quali materie prime; b) modalità di produzione, raccolta, trasporto e stoccaggio delle biomasse di cui alla lettera a), indicando, per ciascuna fase, i consumi energetici e le emissioni |
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Art. 4. - Impianti di cogenerazione1. Per garantire la massima efficienza energetica degli impianti di bioraffinazione e l'ottimizzazione dell'intero ciclo produttivo, l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di bioraffinazione include anche, qualora richiesta dagli operatori di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'installazione, all'interno dello stabilimento, di impianti di |
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Art. 5. - Aree di stoccaggio dei sottoprodotti1. I sottoprodotti, di cui all'art. 4, prima di essere impiegati negli impianti, debbono essere stoccati in idonee aree di deposito individuate all'interno dello stabilimento. |
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Art. 6. - Sistema di tracciabilità e relativa documentazione1. Il gestore dell'impianto deve garantire la presenza costante di un sistema di tracciabilità |
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Art. 7. - Livelli delle emissioni1. Al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro |
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Art. 8. - Revisioni1. L'Allegato 1 del presente decreto può essere modificato con decreto del Ministro dello svil |
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Art. 9. - Disciplina dello stoccaggio e dell'impiego dei liquidi combustibili prodotti1. I bioliquidi combustibili prodotti dagli impianti di cui al presente decreto, non direttamente avv |
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Art. 10. - Disposizioni finali1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra |
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Allegato 1a) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale di cui alla tabella 1 A punto 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'amb |
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