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06/09/2022

Realizzazione di impianti fotovoltaici e strumento attuativo

Il TAR Friuli Venezia Giulia fornisce chiarimenti in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici in presenza di un piano attuativo esistente ed efficace.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava il parere preventivo del Comune sull’istanza relativa ad un impianto fotovoltaico da realizzare su alcuni fondi nella sua disponibilità. Secondo il Comune l'intervento doveva comunque essere conforme a quanto previsto nella pianificazione attuativa prevista dal PRPC approvato nel 2003. Il ricorrente richiamava l’art. 6, D. Leg.vo 28/2011, comma 9-bis, ultimo periodo, il quale consente l'edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.

CONTRASTO CON LO STRUMENTO ATTUATIVO ESISTENTE - Secondo il TAR Friuli Venezia Giulia 05/07/2022, n. 308, tale disposizione riguarda le ipotesi in cui non siano stati ancora predisposti i piani attuativi richiesti, a monte della procedura per il rilascio del titolo, dalla pianificazione urbanistica.
Ciò, tuttavia, non comporta che l’impianto possa essere realizzato in palese contrasto o in difformità rispetto ad un piano attuativo già esistente, efficace o spiegante anche soli effetti conformativi.
Poiché nel caso di specie il piano attuativo esisteva, la norma richiamata non risultava applicabile.

ULTRATTIVITÀ DEL PIANO ATTUATIVO - Sul punto il TAR ha anche specificato che fino all’approvazione di un nuovo strumento attuativo che disciplini le aree in essi incluse, deve riconoscersi efficacia ultrattiva ai piani attuativi scaduti. Fino a quando il potere dell’amministrazione di dare un nuovo assetto urbanistico non viene esercitato, quest’ultimo rimane infatti definito nei termini di cui alla convenzione di lottizzazione o del diverso strumento attuativo.
Ciò perché l’art. 17, comma 1, L. 1150/1942 (secondo il quale decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso) si ispira al principio secondo cui:
- mentre le previsioni del piano regolatore rientrano in una prospettiva dinamica della utilizzazione dei suoli (e determinano ciò che è consentito e ciò che è vietato nel territorio comunale sotto il profilo urbanistico ed edilizio, con la devoluzione al piano attuativo delle determinazioni sulle specifiche conformazioni delle proprietà),
- le previsioni dello strumento attuativo hanno carattere di tendenziale stabilità (perché specificano in dettaglio le consentite modifiche del territorio, in una prospettiva in cui l’attuazione del piano esecutivo esaurisce la fase della pianificazione, determina l’assetto definitivo della parte del territorio in considerazione e inserisce gli edifici in un contesto compiutamente definito).
Ne consegue che il termine di efficacia degli strumenti di pianificazione attuativa opera rispetto alle (eventuali) sole disposizioni di contenuto espropriativo; e non anche con riferimento alle prescrizioni urbanistiche di piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo, fino all'eventuale approvazione di un nuovo strumento urbanistico attuativo.

SEMPLIFICAZIONE EX D.L. 17/2022 - In conclusione il TAR, nel respingere il ricorso, ha tuttavia puntualizzato che la posizione Comunale avrebbe dovuto essere rivalutata comunque alla luce della sopravvenuta normativa di settore, ulteriormente incentivante e semplificatoria, di cui al D.L. 17/2022 (conv. dalla L. 34/2022) con la quale il legislatore, in ragione dell’attuale momento di crisi energetica, ha previsto nuove e significative misure strutturali e di semplificazione (in proposito si veda Fotovoltaico e solare termico su edifici e altre strutture, semplificazioni nel D.L. 17/2022).

Dalla redazione