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15/02/2023

Pianificazione delle aree per impianti fotovoltaici, competenza della Regione

I Comuni, in quanto estranei alla specifica attività pianificatoria in materia, non possono impedire l’installazione di impianti fotovoltaici avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale.

FATTISPECIE - Nel caso di specie la società ricorrente chiedeva l’annullamento:
- del provvedimento SUAP con il quale l’amministrazione aveva disposto il rigetto dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione, mediante procedura abilitativa semplificata ex art. 6, comma 2, D. Leg.vo 28/2011, per la costruzione di un impianto fotovoltaico di tipo “a terra” in area destinata ad usi agricoli;
- del regolamento comunale, nella parte in cui individuava le zone idonee e quelle inidonee all’installazione di specifici impianti fotovoltaici.

COMPETENZA DELLE REGIONI - In proposito il TAR Sicilia-Palermo 02/02/2023, n. 299 ha affermato che i Comuni - anche delle Regioni a Statuto speciale - non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale.
Il relativo potere è attribuito infatti alle Regioni, le quali, nel rispetto dei limiti imposti dal D.M. 10/09/2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e dal D. Leg.vo 199/2021, indicano le zone “non idonee” alla installazione degli impianti.
Spetta pertanto all’atto regionale - e non alla norma locale - individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni e, dunque, anche alla potenza degli impianti.

AREE NON IDONEE, ESCLUSIONE DI UN DIVIETO ASSOLUTO - Sul punto è stato precisato inoltre che l’atto di pianificazione della Regione, nell’individuare le aree non idonee, non può comportare un divieto assoluto, bensì serve a segnalare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione e, dunque, ha la funzione di accelerare la procedura. Trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo livello”, che impone poi di verificare in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito.

Da tale complessivo assetto - che, come detto, attiene ai poteri delle Regioni e non degli Enti locali territoriali - deriva il difetto di attribuzioni dei Comuni in materia. Il TAR ha di conseguenza annullato il provvedimento di rigetto e dichiarato la nullità del regolamento che ne costituiva il presupposto.

Dalla redazione