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D. Leg.vo 11/02/2010, n. 22

Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
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Premessa

 

Il Presidente della Repubblica

 

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

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Capo I - Disposizioni preliminari e programmatiche

 

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Art. 1 - Ambito di applicazione della legge e competenze

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità e sottoposte a regimi abilitativi ai sensi del presente decreto.

2. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:

a) sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C;

b) sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C;

c) sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C.

3. Sono d'interesse nazionale le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.

3-bis

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Art. 2 - Inventario delle risorse geotermiche

1. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale e locale presentano all'autorità competente e al Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, un rapporto annuale sui risultati conseguiti.

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Capo II - Disposizioni sulla ricerca

 

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Art. 3 - Assegnazione del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate.

2. Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca è rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, di seguito denominata CIRM.

2-bis. Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3bis, l’autorità competen

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Art. 4 - Estensione e durata del permesso di ricerca

1. Il permesso di ricerca può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati.

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Art. 5 - Classificazione delle risorse

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Regio

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Capo III – Disposizioni sulla coltivazione

 

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Art. 6 - Rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale e locale

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale è rilasciata dall'autorità competente, con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambien

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Art. 7 - Allineamento delle concessioni di coltivazione

1. Le scadenze delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono allineate ad una medesima data in base ad accordi tra regioni e i titolari, fatti salvi i diritti acquisiti

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Art. 8 - Assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell'esito positivo della ricerca

1. Entro sei mesi dal riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 2, del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorità competente.

2. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis.

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Art. 9 - Riassegnazione di una concessione di coltivazione

1. Tre anni prima della scadenza di una concessione e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, l'autorità competente, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento della concessione, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione onerosa della concessione per anni trenta, avendo particolare riguardo ad un'offerta di miglioramento e risanamento ambientale dell'area e di aumento del

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Art. 10 - Piccole utilizzazioni locali

1. Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;

b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza

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Capo IV – Norme comuni alla ricerca e alla coltivazione

 

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Art. 11 - Pubblicità degli atti

1. Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti

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Art. 12 - Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora, a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico, il titolare non dimostri di avere adeguare capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare

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Art. 13 - Rinvenimento di idrocarburi

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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Art. 14 - Decadenza

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

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Art. 15 - Dichiarazione di pubblica utilità

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del

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Art. 16 - Canoni e contributi

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere all'autorità competente il canone annuo anticipato di euro 325 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere all'autorità competente un canone annuo anticipato di euro 650 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. Il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia deve corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui ai commi 1 e 2.

4. In caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche sono altresì dovuti dai concessionari i seguenti contributi:

a) 0.13 centesimi euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata da

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Art. 16-bis. - Piano pluriennale per la promozione degli investimenti

N13

1. Ai fini del rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale e del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, l’autorità competente può chiedere al concessionario uscente di presentare, entro un termine stabilito dall’autorità medesima, comunque non successivo al 30 giugno 2024, un piano pluriennale di investimenti, avente a oggetto:

a) interventi di manutenzione e di miglioramento tecnologico

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Art. 17 - Iniziative pro-concorrenziali

1. Per il mare il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la terraferma le regioni, nell'ambito della propria competenza, possono emanare uno o più disciplinari tipo per le attività previste dal presente decreto legislativo, in particolare relativamente a:

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono possedere i richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse nazionale e locale;

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Capo V – Norme finali e transitorie

 

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Art. 18 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Si applicano, in quanto compatibili, con il presente decreto legislativo e ferme le competenze regionali, le disposizioni di cui al

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Art. 19 - Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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