Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 60 - Inserimento dell'articolo 50-quinquies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 50-quater della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50-quinquies - Tipologia di interventi realizzabili con la finanza di progetto.

1. Con le procedure disciplinate da questo capo possono essere realizzati gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) ed e), se gli strumenti di programmazione consentono il ricorso alla finanza di progetto e purché si tratti di interventi ritenuti in grado di autofinanziarsi, in tutto o in parte."."

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