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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 08/08/1985, n. 443
Con le modifiche introdotte da:
- L. 20/05/1997, n. 133
- D. Leg.vo 31/03/1998, n. 112
- L. 05/03/2001, n. 57
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Art. 1. - Potestà delle regioniIn conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, |
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Art. 2. - Imprenditore artigianoÈ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità |
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Art. 3. - Definizione di impresa artigianaÈ artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. |
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Art. 4. - Limiti dimensionaliL'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione no |
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Art. 5. - Albo delle imprese artigianeÈ istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. |
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Art. 6. - Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigianeI consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le a |
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Art. 7. - Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficioLa commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 R, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti “articoli |
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Art. 8. - Istruzione artigianaL'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia. |
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Art. 9. - Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianatoSpetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. |
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Art. 10. - Commissioni provinciali per l'artigianatoLa commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri. |
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Art. 11. - Commissioni regionali per l'artigianatoLa commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice p |
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Art. 12. |
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Art. 13. - Disposizioni transitorie e finaliLa legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative. Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi d |
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