L’art. 19, comma 4, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. ha previsto l’abrogazione del presente articolo con efficacia, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del medesimo decreto, a partire dalla data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 3.

L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

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