Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 42 - Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. L'articolo 35 della legge provinciale n. 26 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 35 - Requisiti di ordine generale.

1. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente:

a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente;

b) nei cui confronti è in corso una procedura di cui alla lettera a);

c) nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di un'impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di una società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di una società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di un altro tipo di società; i procuratori che rappresentano l'impresa nella procedura di gara e gli eventuali institori;

d) nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva n. 2004/18/CE; il divieto opera se la sentenza o il decreto penale sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati nella lettera c) di questo comma e nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se l'impresa non dimostra una completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata con l'adozione di azioni di responsabilità nei loro confronti; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale in presenza di una pronuncia di riabilitazione e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale in presenza di un provvedimento di estinzione adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676 del codice di procedura penale;

e) che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

f) che nell'esercizio della propria attività professionale ha eseguito, con accertata grave negligenza o malafede, lavori affidati dall'amministrazione aggiudicatrice che bandisce la gara o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertata con qualsiasi mezzo di prova dall'ente appaltante;

g) che ha commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni;

h) che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, risultanti dal documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

i) per il quale risultano accertate gravi violazioni che comportano l'esclusione dalle procedure di scelta del contraente e dai contratti ai sensi della normativa provinciale vigente sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti e dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia;

j) che ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e di tasse;

k) che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni; questa esclusione opera per il periodo di un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

l) che non presenta la certificazione prevista dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), salvo quanto disposto dal comma 3 di questo articolo;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), o un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

2. È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente che non è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche o per la stipula dei contratti con le pubbliche amministrazioni.

3. Nel caso di procedura concorsuale l'assenza delle cause di esclusione previste dai commi 1 e 2 è dichiarata dal concorrente con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), mediante dichiarazione da verificare successivamente ai sensi dell'articolo 41.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a integrare o a chiarire le dichiarazioni e i documenti presentati ai sensi dell'articolo 34 e di questo articolo.

5. Per le imprese stabilite in altri stati aderenti all'Unione europea i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto sono dichiarati compatibilmente con quanto previsto dalle norme vigenti nei loro paesi.

6. Il regolamento di attuazione può stabilire le modalità di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), e i criteri per definirne la gravità."."

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