Articolo abrogato dall'art. 51, comma 1, della L.P. 07/04/2011, n. 7, così recitava:

"Art. 61 - Inserimento dell'articolo 50-sexies nella legge provinciale n. 26 del 1993

1. Dopo l'articolo 50-quinquies della legge provinciale n. 26 del 1993 è inserito il seguente:

"Art. 50-sexies - Priorità per l'ammissione al finanziamento provinciale.

1. Gli interventi realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto sono ammessi prioritariamente a finanziamento provinciale quando la proposta prevede un apporto di capitale privato percentualmente maggiore.

2. La realizzazione degli investimenti previsti negli strumenti di programmazione della Provincia d'importo superiore alla soglia comunitaria e realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto può essere effettuata mediante concessione ai sensi dell'articolo 49, sulla base di uno studio di fattibilità e del documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14. Lo studio di fattibilità deve illustrare le implicazioni derivanti dal coordinamento fra gli interessi pubblici compresenti e quelli privati e deve esporre i vantaggi conseguibili dal ricorso alla finanza di progetto.

3. Con regolamento di attuazione sono definiti:

a) i criteri per la stesura di uno studio di fattibilità che illustri le implicazioni di natura tecnica, economica, finanziaria e gestionale dell'intervento e ne consenta la valutazione globale;

b) le disposizioni relative all'organizzazione di un gruppo di lavoro che, anche con la collaborazione di soggetti esterni, supporti il responsabile del procedimento nella stesura dello studio di fattibilità;

c) le modalità di inoltro della documentazione relativa alle lettere a) e b) all'organo competente cui spetta la scelta del ricorso alla finanza di progetto e la fissazione degli indirizzi procedimentali di massima;

d) la tecnica d'individuazione dei contenuti essenziali della progettazione preliminare che deve essere effettuata dal concessionario, in considerazione della tipologia dell'opera e della sua gestione, anche tenendo conto della normativa sulla sicurezza sui cantieri;

e) i criteri logico-sistematici cui il responsabile del procedimento deve ispirarsi per creare il massimo coordinamento possibile fra i risultati dello studio di fattibilità, il soddisfacimento delle esigenze pubbliche emerse dalla valutazione dell'organo competente, il progetto preliminare e gli atti della procedura di gara;

f) la tipologia, i contenuti generali e i principi comportamentali relativi alla stesura degli atti di gara, con particolare riferimento ai criteri di selezione dei concorrenti, di valutazione delle proposte presentate nella fase di dialogo di cui all'articolo 33-bis, comma 7, di negoziazione del rapporto contrattuale e di aggiudicazione;

g) le ulteriori informazioni da inserire nell'avviso previsto dall'articolo 50-septies."."

Dalla redazione